Penale

Lavori di pubblica utilità espletabili dopo tre anni dal Daspo per ottenere la riabilitazione

Il Viminale ha varato il provvedimento attuativo che detta le modalità per ottenere la riabilitazione, è il decreto del 19 ottobre scorso (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276/2021)

di Aldo Natalini

Svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti destinatari del Daspo: il Viminale ha varato il decreto attuativo che detta le modalità per ottenere la riabilitazione.
Con decreto del 19 ottobre scorso (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276/2021) il Ministero dell'interno ha dato esecuzione al comma 8 bis dell'articolo 6 della legge n. 401/1989, come modificato dall'articolo 13 del Dl 53/2019 (convertito, con modificazioni, in legge 77/2019), in base al quale, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del Daspo, l'interessato può chiedere al questore che ha disposto il divieto (o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo Daspo) "la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto".

La novella del 2019 ha agganciato la prevista possibilità di "riabilitazione" a condotte di ravvedimento operoso, articolate in tre ipotesi alternative:
- riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile;
- concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per quali è stato adottato il Daspo;
- "lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza unificata […] e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive".

Proprio rispetto a quest'ultima ipotesi di ravvedimento, il Ministero dell'interno ha ora varato il decreto attuativo che individua le modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità effettuabili da parte dei soggetti già destinatari dei Divieti di Accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive (per l'appunto: Daspo) che, in alternativa alle attività riparatorie ovvero collaborative con le autorità di polizia, intendono richiedere la cessazione degli effetti pregiudizievoli del Daspo.

Il lavoro di pubblica utilità: durata e ambito applicativo
Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività lavorativa non retributiva a favore della collettività, espletabile direttamente presso amministrazioni statali, regioni, province e comuni che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con le Prefetture territorialmente competenti, in base all'articolo 7 del decreto ministeriale (in allegato al decreto vi sono due modelli di Convenzione: uno per pubblica amministrazione dello Stato, regione, provincia o comune ( Convenzione1); un altro per enti e associazioni (Convenzione 2).
La durata è stabilita in due ore al giorno per due giorni alla settimana, cumulabili sino a quattro ore per ciascuna settimana per un periodo non inferiore a tre mesi per ciascun anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) di durata del Daspo.
In base all'articolo 2 del decreto, il lavoro di pubblica utilità può essere svolto a favore di organizzazioni:
a) di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da Hiv portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
b) di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, inclusa la collaborazione a opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
c) di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
d) di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico inclusi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.

Ammissione e svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Controlli
I soggetti già destinatari del Daspo che intendono essere ammessi, a fini riabilitativi, allo svolgimento di lavori di pubblica utilità dovranno produrre apposita istanza – a decorrere dal giorno successivo dalla data di cessazione del Daspo – alle amministrazioni ovvero associazioni ed enti convenzionati, in conformità all'apposito modello riportato ("istanza") in allegato al decreto ministeriale.
A fini di pubblicità e trasparenza, l'articolo 8 del Dm prevede la pubblicazione dell'elenco degli enti convenzionati nel sito istituzionale delle prefetture, in modo da consentire agli interessati di poter produrre la relativa istanza ammissiva.
Ricevuta l'istanza, le amministrazioni, gli enti o le associazioni destinatarie comunicano, senza ritardo e comunque prima dell'inizio della prestazione dell'attività lavorativa, l'ammissione al lavoro di pubblica utilità del soggetto interessato alla Questura che ha emesso il Daspo.
Le amministrazioni, le associazioni e gli enti interessati dovranno assicurare che
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità:
- avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti coinvolti e nel rispetto del Dlgs 81/2008 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (previsto a tal fine l'obbligo di copertura assicurativa, anche mediante polizze collettive, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi, del soggetto ammesso);
- sia espletato in conformità alle attività e alle mansioni assegnate ai soggetti ammessi.
L'accertata violazione, grave e non giustificata degli obblighi di prestazione lavorativa e del regolare svolgimento della stessa (secondo quanto stabilito nelle apposite convenzioni) comporta la decadenza dall'ammissione ai lavori di pubblica utilità, che viene comunicata alla competente Questura.
La Questura, peraltro, potrà sempre disporre verifiche, a mezzo delle forze di polizia, sul regolare svolgimento delle prestazioni da parte dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità.

Relazione finale e accoglimento della domanda di riabilitazione
Sulla falsariga di accade in esito al procedimento di messa alla prova (affidato all'Uepe), terminato il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le amministrazioni o le associazioni e gli enti presso cui è stata eseguita la prestazione lavorativa redigono una relazione finale che attesti l'effettivo e regolare svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del soggetto ammesso.
La relazione è trasmessa al Questore competente per le conseguenti valutazioni connesse alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli del Daspo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©