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È soggetto a revoca giudiziale l'amministratore di condominio in regime di proroga

I giudici di Catanzaro si sono discostati dal prevalente orientamento di merito

di Fulvio Pironti

È revocabile giudizialmente l'amministratore di condominio il cui mandato sia scaduto e continui a espletare le funzioni gestorie in regime di proroga. Ad affermare tale principio è il Tribunale di Catanzaro con decisione pubblicata il 15 giugno 2022.

Il caso

Un gruppo di condòmini evocava in giudizio il proprio amministratore chiedendo la sua revoca in quanto aveva omesso di eseguire quattro delibere assembleari rispettivamente assunte negli ultimi anni e di agire contro i morosi per il recupero coatto delle rate. Tali inadempienze avevano determinato gravi esposizioni debitorie a carico della compagine condominiale nei confronti di vari fornitori e per rilevanti consumi idrici impagati.

Ragioni della pronuncia  

Chiamato a valutare l’ammissibilità della richiesta di revoca dell'amministratore in regime di proroga, il Tribunale di Catanzaro, ha ribadito, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale prevalente di merito, che l’amministratore è tenuto, sia pure successivamente al termine dell’esercizio finanziario, a svolgere i propri uffici e a osservare i propri doveri. Perciò deve essere sempre consentita una verifica giudiziale sul suo operato. Anche perché in caso contrario verrebbe eluso il divieto imposto all'assemblea di nominare nuovamente l'amministratore revocato dall’autorità giudiziaria. Fra le pronunce che ritengono ammissibile la revoca giudiziale dell'amministratore in regime di proroga si rammentano Corte di appello Roma 25 giugno 2020 e Corte di appello Bari 12 giugno 2019.

La curia catanzerese ha ritenuto che nelle ipotesi di scadenza del mandato di cui all’articolo 1129, comma 2, del codice civile, dimissioni volontarie, revoca assembleare e annullamento della delibera di nomina l’amministratore di condominio prosegue, in applicazione del principio della prorogatio ad interim, nell’espletamento dell’ufficio gestorio essendovi peraltro tenuto fino alla effettiva nomina del subentrante. Le dimissioni volontarie non incidono sulla permanenza in capo ai richiedenti di un interesse giuridico alla revoca anche perché l’amministratore destituito giudizialmente non potrà più essere rinominato dall’assemblea.

Escludere la possibilità della revoca giudiziale per l’amministratore in regime di proroga sarebbe come eliminare ogni possibilità di controllo sull’operato gestorio a discapito delle minoranze dissenzienti. Sovente le paralisi assembleari permettono la permanenza in carica dell’amministratore in regime di proroga. Va tutelato l’interesse di ciascun condomino alla revoca quando siano ravvisabili i presupposti di cui all’articolo 1129 del codice civile e altre gravi irregolarità. Pertanto, negare la revocabilità dell’amministratore in proroga lederebbe il diritto dei condòmini ad ottenere il controllo dell’autorità giudiziaria sulla correttezza gestionale.

Nel merito, sono state ritenute fondate le lagnanze relative alle irregolarità denunciate. Nessuna giustificazione è stata offerta rispetto alle seguenti condotte violative:

1) deliberato con cui sono stati conferiti lavori straordinari senza provvista del fondo speciale e in difetto di azioni correlative per il recupero forzoso;

2) deliberato assembleare privo di riparto delle opere straordinarie per l’allaccio alla rete fognaria comunale e  senza conseguente recupero forzoso;

3) arbitraria impugnazione dei cànoni idrici relativi a varie annualità oltre alla mancata ricognizione debitoria e riparto millesimale.

Per tali motivi è stata disposta la revoca.

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