Penale

Misura di sicurezza per l'ex terrorista latitante 73enne sottrattosi ai giudici italiani dagli anni'80 e mai pentito

Il ricorrente che non era mai stato estradato dalla Francia in base alla dottrina Mitterand è stato definito delinquente abituale

di Paola Rossi

La Cassazione ha confermato la decisione del tribunale di sorveglianza di Milano che aveva applicato la misura di sicurezza di due anni di casa lavoro al terrorista italiano, latitante da più di 40 anni per sottrarsi al processo in cui era imputato per il concorso morale nell'omicidio di due rappresentanti delle istituzioni.

La Cassazione - con la sentenza n. 26807/2022 - ha confermato la legittimità della declaratoria di pericolosità sociale dell'esponente del terrorismo eversivo in Italia che viene dichiarato delinquente abituale a distanza di moltissimi anni dai fatti addebitati e per cui è intervenuta condanna.

A prescindere dal punto se la pena sia o meno prescritta - circostanza esclusa dai giudici - la Cassazione fa rilevare che anche in caso di estinzione della pena il reato accertato può essere posto a fondamento della misura di sicurezza insieme ad altri dati da cui emerga l'attitudine al crimine non abbandonata o rinnegata in modo da dimostrare che sia stato intrapreso un percorso emendativo.

Uno dei segnali valutati nell'emissione del giudizio di abitualità nel reato è anche l'atteggiamento serbato rispetto al proprio passato criminale quando questo non viene rinnegato. Così assume concreto rilievo l'assenza di qualsiasi iniziativa positiva verso i parenti delle vittime. È dunque delinquente abituale chi non abbia dimostrato alcun segnale di repisiscenza a fronte di gravi reati anche se molto risalenti nel tempo. In quanto l'abitualità deve essere un pericolo valutato come attuale a prescindere dalla collocazione temporale dei fatti in cui si è manifestata concretamente l'attitudine al crimine.

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