Lavoro

Il giudice del lavoro può sostituirsi alla PA quando inerte o "distratta"

Nota a Corte d'Appello di L'Aquila, Sez. Lavoro, 07 gennaio 2021, n. 12 del 2021

di Rosita Ponticiello, Riccardo Mancinella*

Un dirigente medico, Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale, veniva formalmente individuato anche per l'incarico di Responsabile della medesima azienda sanitaria per il monitoraggio della spesa farmaceutica senza, per quest'ultimo incarico, essere retribuito. L'avanzata richiesta di retribuzione da parte del medico, inoltre, era negata senza contestuale revoca dello specifico incarico, tant'è vero che, esperite le formalità di rito per addivenire con l'Azienda ad un accordo, il medico dirigente proponeva ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di L'Aquila.

Quest'ultimo condannava l'azienda sanitaria al pagamento, in favore del dirigente medico, di una retribuzione pari a quella riconosciuta in precedenza ad altro dirigente per quel determinato incarico ritenendo non fondato il richiamo alla clausola di salvaguardia, contenuta in una delibera dell'ente, che comportava lo stesso trattamento economico nel passaggio dall'incarico di direttore di unità operativa complessa a quello di direttore di unità operativa semplice distrettuale. Il Giudice del lavoro giungeva a tale decisione anche a seguito di un percorso istruttorio caratterizzato dall'acquisizione di una serie di testimonianze di dirigenti aziendali, vicini alla materia dell'incarico conferito al Dirigente Medico, volte a verificare la reale effettuazione dell'incarico conferito e volte a verificarne l'entità in termini qualitativi e quantitativi.

La Sentenza di primo grado veniva confermata in appello.

La Corte d'Appello, infatti, ha confermato la Sentenza del Giudice di Primo Grado, rigettando il ricorso proposto dalla ASL - fondato sull'assunto della riconduzione, da un punto di vista retributivo, dell'incarico conferito all'incarico gestionale nonchè della non previsione dell'incarico in questione tra quelli previsti nell'ambito della graduazione delle funzioni – e condividendo in pieno il decisum del Giudice di prime cure, secondo cui appare irragionevole la prospettazione della ASL.

D'altronde, non si comprenderebbe, secondo il Giudice di Appello, come mai ad essere remunerati, sulla base di quanto stabilito dal CCNL della dirigenza medica, sarebbero solamente alcuni incarichi, quelli previsti nell'organigramma aziendale, ed altri no, pur conferiti ed assolti.

Di palese evidenza poi risulterebbe la violazione del principio di sinallagmaticità delle prestazioni contrattuali, trattandosi, nella fattispecie specifica, di una sorta di sospensione unilaterale degli effetti economici legati al conferimento dell'incarico, che non interviene negli altri incarichi.

Pertanto, non può condividersi la censura dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore laddove ha ritenuto che il Dirigente titolare del suddetto incarico non aveva percepito alcunché per il ruolo di responsabile della Rete Aziendale per il monitoraggio ed il governo dell'utilizzo dei farmaci poichè la retribuzione per tale incarico era ricompresa, a suo dire, in quella dell'incarico gestionale di Responsabile di Unità Operative Semplice Dipartimentale e tale incarico non era previsto nell'organigramma aziendale, nell'ambito della graduazione delle funzioni, come meritevole di un trattamento economico specifico.

Le sentenze emesse, di primo e secondo grado, offrono, al di là del caso specifico che presenta ulteriori e peculiari aspetti, oltre quelle sommariamente evidenziati, lo spunto per trarre due conclusioni non scontate anche da quanto rilevato dalla Giurisprudenza sinora.

La prima inerisce la non automatica riconducibilità di un incarico specifico, formalmente conferito ed assolto, all'incarico gestionale principale.

La seconda riguarda la possibile "sostituzione" del Giudice, che nel caso è intervenuta, alla P.A. quando questa, nell'ambito della propria autonomia organizzativa interna, e nel rispetto della normativa contrattuale attraverso la graduazione delle funzioni, riconosce un corrispettivo economico per alcuni incarichi in ragione della complessità degli stessi ma ne "dimentica altri" pur conferiti, e senza addurre, al riguardo, motivazioni sostanziali.

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*A cura di
Avv. Rosita Ponticiello, Presidente di Camera Civile Viterbo
Avv. Riccardo Mancinella, Foro di Tivoli

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