Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo, e sanzione processuale; (iii) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità; (iv) domanda di mediazione ed interruzione del termine utile per l’usucapione; (v) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di investimento; (vi) mediazione obbligatoria, potere rappresentativo del difensore e condizione di procedibilità; (vii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di fideiussione.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 11 maggio 2022, n. 1249
La pronuncia, resa nella forma della sentenza non definitiva, riafferma, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 12 maggio 2022, n. 1971
La sentenza sottolinea che l’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 laddove dispone che “…dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio…” introduce solo un potere discrezionale e non già vincolante per il giudice.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 23 maggio 2022, n. 661
La decisione si allinea all’indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che, in tema di mediazione obbligatoria, la parte onerata può avanzare la domanda di mediazione oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice per esperire la procedura, senza - per ciò solo - incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 23 maggio 2022, n. 142 - Giudice Malatesta
La pronuncia rimarca che la domanda di mediazione costituisce valido atto interruttivo dell’usucapione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Milano, Sezione XIV civile, sentenza 27 maggio 2022, n. 4718
La decisione afferma che la domanda di inadempimento di un contratto di investimento avente ad oggetto la cessione di quote societarie non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 27 maggio 2022, n. 8475
La sentenza riafferma che, al fine di delegare validamente delegare il difensore alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Milano, Sezione civile, sentenza 13 giugno 2022, n. 5253
In quanto non riconducibile alla materia delle controversie insorte in materia di contratti bancari, la pronuncia afferma che non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria la domanda di accertamento della nullità, per violazione della normativa antitrust, di una fideiussione rilasciata a favore di una banca a garanzia delle obbligazioni derivanti da un mutuo stipulato da una società di capitali con quest’ultima.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo obbligatorio - Parte opposta - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda avanzata in monitorio da un Condominio per mancata prova dell’esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione revocando di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto: infatti, nella circostanza, dalla documentazione depositata, concernente l’esperimento di un procedimento di mediazione intercorso tra le parti, non era dato evincersi alcun adeguato collegamento alla controversia in esame, in ragione dell’assoluta mancanza, nel verbale di chiusura della mediazione e negli altri atti accompagnatori, di riferimenti alla delibera condominiale oggetto in contestazione, ovvero comunque al giudizio in corso, derivandone l’assoluta incertezza circa l’oggetto del procedimento “de quo” e la conseguente mancanza di prova riferita all’esperimento del tentativo di mediazione, obbligatorio nella ipotesi in esame a pena, appunto, d’improcedibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596).
Tribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 11 maggio 2022, n. 1249 - Giudice Miccoli

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mancata partecipazione al procedimento “senza giustificato motivo” - Art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 - Conseguenze - Omessa partecipazione ingiustificata - Valutazione della condotta inerte quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c. - Potere discrezionale e non vincolante del giudice del merito. (Cpc, articoli 112 e 116; Dlgs, n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 laddove dispone che “…dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio…” introduce un potere discrezionale del giudice e non certo un obbligo per quest’ultimo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui la parte appellante aveva lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e 116, comma 2, cod. proc. civ., in riferimento all’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice di prime cure, in considerazione del complessivo quadro probatorio, legittimamente ritenuto ininfluente ai fini decisori l’ingiustificata assenza dell’ente convenuto in sede di mediazione, restando in ogni caso escluso che da tale comportamento il giudicante, come dedotto e sostenuto dall’appellante “… avrebbe dovuto trarre argomenti di prova nel successivo giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, desumendone la fondatezza delle domande proposte dagli odierni appellanti e condannando l’Ente medesimo al pagamento nei confronti dell’Erario di una somma pari al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio e a favore degli appellanti di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c….”).
Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 12 maggio 2022, n. 1971 - Presidente D’Amore - Estensore Meterangelis

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità - Presentazione della domanda di mediazione - Termine di quindici giorni assegnato dal giudice - Carattere ordinatorio - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Insussistenza - Fondamento. (Cpc, articolo 152; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la parte onerata può avanzare la domanda di mediazione oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice per esperire la procedura, senza - per ciò solo - incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. Infatti, l’art. 5, commi 1-bis e 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, riconnette l’improcedibilità al mancato esperimento della mediazione, e non già al mancato esperimento entro il termine predetto. Inoltre, la “ratio legis” della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con l’emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l’eccezione d’improcedibilità della domanda monitoria per ritardato avvio della mediazione obbligatoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Ancona, Sezione II civile, sentenza 23 maggio 2022, n. 661 - Giudice Danieli

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Domanda di mediazione - Usucapione - Atti aventi efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l’usucapione - Domanda di mediazione - Idoneità - Fondamento. (Cc, articoli 1158, 1165, 2934, 2943 e 2945; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione deve ritenersi valido atto interruttivo dell’usucapione. Infatti, l’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010, sancisce l’equiparazione della domanda di mediazione alla domanda giudiziale in relazione agli effetti sulla prescrizione disponendo testualmente che “…Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo…” (Nel caso di specie, in cui gli attori avevano agito per sentir dichiarare l’inesistenza di qualsiasi servitù di passaggio sulla loro proprietà, il giudice adito ha disatteso la loro eccezione d’interruzione dell’usucapione domandata dalla controparte in via riconvenzionale, rivelandosi, nella circostanza, l’istanza di mediazione atto tardivo rispetto al termine utile per usucapire).
Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 23 maggio 2022, n. 142 - Giudice Malatesta

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Materie - Contratti “finanziari” - Domanda di inadempimento di un contratto di investimento avente ad oggetto la cessione di quote societarie - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 2596; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di inadempimento di un contratto di investimento avente ad oggetto la cessione di quote societarie non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria, a nulla rilevando che una delle parti abbia la veste di intermediario finanziario, atteso che tale circostanza non esclude che il medesimo soggetto abbia comunque la libera capacità di concludere altre differenti tipologie di contratto. Infatti, a differenza del contratto di finanziamento, il cui requisito generale è rappresentato da una previsione di una dazione di capitale con conseguente obbligo di rimborso, il contratto di investimento pacificamente non rientra tra quelli per i quali il legislatore ha previsto il procedimento di mediazione obbligatoria.  (Nel caso di specie, in cui parte attrice aveva fondato la sua domanda principale sull’asserito inadempimento del contratto “de quo” da parte di uno dei convenuti, ritenuto responsabile di aver violato il patto di non concorrenza inserito nel testo contrattuale, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria).
Tribunale di Milano, Sezione XIV civile, sentenza 27 maggio 2022, n. 4718 - Presidente Tarantola - Relatore Fazzini

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Rappresentanza nel procedimento - Difensore - Potere rappresentativo - Forma - Procura speciale sostanziale - Necessità a pena di improcedibilità della domanda - Fattispecie relativa a giudizio di opposizione al procedimento di intimazione e convalida di sfratto per morosità. (Cpc, articoli 658 e 667; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l’azione, ma identico discorso vale per la controparte), che, per sua scelta o per impossibilità, non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo dal suo difensore. Tuttavia, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di intimazione e convalida di sfratto per morosità nel pagamento di canoni inerenti ad un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, il giudice adito, rilevato che il difensore di parte ricorrente era comparso nel procedimento sprovvisto di procura speciale e che gli stessi resistenti, pur spiegando, fin dalla fase sommaria, domanda riconvenzionale, avevano poi omesso di avviare il procedimento di mediazione anche per il tramite del proprio legale, ha concluso per la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità di tutte le domande azionate, e, quindi, in definitiva, dell’intero giudizio).
Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 27 maggio 2022, n. 8475 - Giudice Manca

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Materie - Contratti “bancari” - Domanda di accertamento della nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Necessità - Esclusione - Fondamento. (Cc, articolo 1936; Dlgs, n. 385/1993, articolo 10; Legge, n. 287/1990, articolo 2; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di accertamento della nullità, per asserita violazione della normativa antitrust, di una fideiussione rilasciata a favore di una banca a garanzia delle obbligazioni derivanti da un mutuo stipulato da una società di capitali con quest’ultima non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla parte convenuta, società cessionaria della garanzia fideiussoria, per mancato espletamento della procedura di mediazione: da un lato, infatti, specifica la decisione in epigrafe, la fideiussione, anche se stipulata con una banca, non pare riconducibile, “strictu sensu”, ad un contratto bancario ai sensi dell’art. 10 T.U.B; e, dall’altro, l’oggetto del giudizio concerne comunque una pretesa violazione della normativa antitrust, materia del tutto estranea all’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010).
Tribunale di Milano, Sezione civile, sentenza 13 giugno 2022, n. 5253 - Presidente e relatore Barbuto

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