Lavoro

Il licenziamento illegittimo non fa continuare il rapporto di lavoro se il dipendente è andato in pensione

La Cassazione ha chiarito che quando ci sia una sovrapposizione tra licenziamento e pensione deve prevalere quest'ultima

di Giampaolo Piagnerelli

Il licenziamento dichiarato illegittimo per il mancato superamento del periodo di comporto non può far rivivere il rapporto lavorativo in caso di intervenuto trattamento previdenziale chiesto prima della misura di rottura tra datore e prestatore. Quindi secondo la Cassazione (ordinanza n. 13203/22) al lavoratore spetta un'indennità non piena ma che decorre dal giorno in cui il licenziamento è stato dichiarato illegittimo e il giorno in cui il prestatore è andato in pensione. A tal proposito i Supremi giudici hanno precisato che quando ci sia una sovrapposizione tra licenziamento e pensione deve prevalere quest'ultima.

Considerazioni della Cassazione. Infatti "in una società come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione l'assenza di una piena tutela del diritto del lavoro (per difetto di garanzia di stabilità del posto) per i lavoratori che abbiano già conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento da parte loro di tale trattamento previdenziale (al quale quindi non si può rinunciare ndr)". (sul punto si veda anche la sentenza della Corte costituzionale n. 15/1983).
I Supremi giudici - in sintonia con i giudici di seconde cure - hanno conseguentemente escluso la reintegrazione in un posto di lavoro ormai dismesso per volontà del lavoratore e, quindi, la possibilità stessa di riconoscere il pagamento dell'indennità sostitutiva che detto ordine di reintegrazione presuppone.
Infine - si legge nella sentenza - che "la sola domanda di pensione, non estingue affatto il rapporto di lavoro sin quando non vi sia un atto come il licenziamento idoneo a risolverlo".

Nel caso concreto il licenziato era andato effettivamente in pensione non essendo così più possibile la reintegra né il pagamento dell'indennità sostitutiva.

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