Immobili

Condominio: il permesso a costruire una pensilina non legittima a realizzare una sopraelevazione

In questo modo viene cambiata l'estetica nonchè l'altezza dell'immobile

di Giampaolo Piagnerelli

Il permesso di realizzare una pensilina amovibile non autorizza il proprietario dell'ultimo piano a costruire una struttura in cemento che cambia misure ed estetica dell'edificio. La Cassazione - con la sentenza n. 12795/23 - ha precisato che ad avviso del condominio la delibera condominiale del 20 settembre 2000 presa in esame era stata assunta, con tutte le riserve e con esclusione di qualche condomino, al solo fine di ovviare alle lamentate infiltrazioni di acqua piovana nelle giornate ventose, come evidenziato nella relazione tecnica.

Cosa aveva deciso l'assemblea

L'assemblea aveva espresso il placet per la realizzazione di "una pensilina amovibile, a parziale copertura del terrazzo, in lamiera grecata zincata poggiante su una struttura in canne di ferro leggera", in quanto essendo aperta e poggiante su modeste canne di ferro, senza opere strutturali di base e di tamponamento, non avrebbe inciso sull'architettura od estetica del fabbricato, o comunque avrebbe avuto un impatto lievissimo. Insiste il Condominio - nell'appello in Cassazione - che il divieto di modificare in qualunque modo l'architettura dell'edificio o di effettuare opere aggiuntiva, previsto dall'articolo 7 del regolamento condominiale, integrava di per sé un divieto di modificare l'originario assetto architettonico dell'edificio. Cosicchè essendo vietata la sopraelevazione, il manufatto realizzato andava ritenuto illegittimo oltre i limiti autorizzati, in deroga a tale divieto (semplice tettoia), per cui anche la sola violazione della delibera giustifica la richiesta di riduzione in pristino.

Il verdetto di legittimità

Secondo gli Ermellini il motivo deve ritenersi fondato. Infatti la realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio va disciplinata alla stregua dell'articolo 1127 del codice civile. Secondo la norma, la sopraelevazione di edificio condominiale è, costituita dalla realizzazione di nuove costruzioni nell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezza dell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani. La Cassazione ha così dato ragione alla richiesta del Condominio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©