Civile

La riscossione delle spese di lite. Disciplina diversa per ente impositore e contribuente

Nota ad ordinanza 11286 del 2022

di Maurizio Conti *

Con la ordinanza 11286 - 2022 la Corte di Cassazione ha messo in luce la diversità di disciplina, contenuta nel D. Lgs 546/1992 , per la condanna alle spese di lite rispettivamente a favore della parte privata o dell'ente pubblico.

Ove sia l'ente ad essere vittorioso con il favore delle spese di causa, esse non potranno riscuotersi che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, giusto il disposto di cui all'art. 15 comma 2 sexies.

Ove invece sia il contribuente ad aver avuto il favore delle spese, la sentenza ancorchè impugnata dalla controparte sarà esecutiva sul punto, ai sensi dell' art. 69 del medesimo D. Lgs.

Vi è dunque una disparità di disciplina, a favore del contribuente che non deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza per riscuotere le spese di lite di cui ha avuto il favore.

Tale disparità (scelta dal legislatore, non necessitata) si fonda probabilmente sul presupposto che in linea di principio il titolo su cui si basa la riscossione del tributo non è la sentenza, ancorché favorevole all'AF, ma l'atto impositivo e quindi non si è voluto aggiungere un diverso titolo esecutivo (per le spese) prima del giudizio definitivo su quello principale (quello riguardante il tributo), che anche in caso di accoglimento parziale del ricorso non viene sostituito, ma ridotto nella sua portata: la sentenza di accoglimento parziale del ricorso annulla parzialmente l'avviso di accertamento, che per la rimanente parte continua ad essere il titolo su cui si basa la pretesa tributaria.

La diversità di disciplina riguarda anche la modalità con la quale l'ente e la parte privata possono riscuotere le somme liquidate a titolo di favore delle spese, ove non vi sia adempimento spontaneo.

La parte privata avrà un titolo esecutivo che però potrà essere messo in esecuzione non mediante precetto, ma unicamente mediante il procedimento di cui all'art. 70 D. Lgs 546 , cioè il giudizio di ottemperanza, stante il richiamo ad esso ad opera dell'art. 69 comma 5, da intendersi anche comprensivo della condanna alle spese di cui all'art. 15. In sostanza tutte le ipotesi di sentenza di condanna a pagamenti a favore del contribuente per:

a) maggiori tributi accertati e pagati in pendenza di giudizio e riconosciuti come non dovuti dalla sentenza;

b) riconoscimento in sentenza di diritto al rimborso;

c) spese legali;danno origine ad una sentenza che, ove contenga un dispositivo di condanna, è immediatamente esecutiva (art. 69 comma 1).

Va ricordato che mentre l'art. 69 D Lgs prevede che siano immediatamente esecutive le sentenze di condanna (in armonia con il codice di procedura civile che riserva l'efficacia di titolo esecutivo alle sole sentenze di condanna), l'art. 70 prevede che il giudizio di ottemperanza possa essere richiesto dalla parte che ha interesse all'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza "passata in giudicato". Questo significa che le sentenze di condanna (o la parte di esse che contiene una condanna, come la parte relativa alle spese) stante l'immediata esecutività, ove non siano spontaneamente eseguite, possano essere oggetto del giudizio di ottemperanza (art. 69 comma 5).

Invece le sentenze che non contengono una condanna, ma importano comunque conseguenze favorevoli al contribuente, quali le sentenze di annullamento parziale dell'avviso di accertamento (che importano l'obbligo di rimborso di quanto riscosso in pendenza di giudizio), o le sentenze di accertamento del diritto al rimborso di tributi spontaneamente pagati, importano il dovere dell'amministrazione di provvedere, ma potranno essere oggetto di giudizio di ottemperanza solo dopo il passaggio in giudicato (art. 70 comma 1).

Dal punto di vista operativo, potrebbe ritenersi opportuno l'inserimento nel ricorso, soprattutto in quello d'appello, della domanda di condanna dell'ente alla restituzione di quanto riscosso in pendenza di giudizio o del tributo di cui si chiede il rimborso. Occorre però considerare che ove la domanda venga specificamente svolta ed il Giudice ometta la pronuncia sul punto, la parte, seppur vittoriosa, si troverebbe onerata della proposizione dell' appello (o del ricorso per cassazione) lamentando un'omessa pronuncia, anche se probabilmente la mancata proposizione dell'impugnazione non avrebbe conseguenze preclusive, posto che non può fare stato (giudicato) ciò che non è stato detto in sentenza.

Ove invece la domanda non venga specificamente svolta, la restituzione di quanto nel frattempo pagato sarebbe comunque un effetto conseguenziale della riforma della sentenza, seppur un effetto coercibile solo al momento del passaggio in giudicato.

Per quanto riguarda la modalità di riscossione delle spese legali a favore dell'ente impositore, l'art. 15 comma 2 sexies prevede che esse vengano riscosse mediante iscrizione a ruolo.

In conclusione: ove la sentenza di merito contenga condanna dell'ente sul punto, la parte privata può riscuotere le spese di lite che le sono state liquidate anche prima che la sentenza passi in giudicato, ma se l'ente non adempie deve promuovere il giudizio di ottemperanza. L'ente invece deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza, ma per la riscossione delle spese di lite può utilizzare lo strumento tipico dell'esecuzione d'imperio, cioè l'iscrizione a ruolo.

*a cura dell'Avv. Maurizio Conti, Partner 24ORE

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