Civile

Trust e fondo patrimoniale: affinità e differenza

Il Trust è una figura in continua evoluzione attraverso l'elaborazione - a livello giurisprudenziale - delle varie fattispecie in cui si ricorre a tale Istituto, il Fondo patrimoniale trova i propri rigidi limiti nelle disposizioni codicistiche che lo regolano

di Marzia Baldassarre*

Il Fondo Patrimoniale è un Istituto previsto da lungo tempo nel nostro ordinamento.
In particolare il suddetto istituto è disciplinato, in via specifica, dal diritto di famiglia per tutelare gli interessi della stessa ed è regolato dall'articolo 167 c.c..

Già da queste prime considerazioni sorgono con evidenza le differenze con l'Istituto del Trust e la maggiore duttilità del medesimo.

Il Trust è una figura di Common Law specifica del diritto anglosassone che ha trovato ingresso nel nostro ordinamento attraverso la Legge 16/10/1989 n. 364 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja 01/07/1985 che disciplina il Trust.

Tuttavia, malgrado l'espresso riconoscimento della legittimità e validità del Trust anche per quanto riguarda l'ordinamento italiano, il Trust non ha una sua peculiare disciplina normativa come avviene per il Fondo Patrimoniale.

Quest'ultimo, quindi, diversamente dal Trust, che è una figura in continua evoluzione attraverso l'elaborazione a livello giurisprudenziale delle varie fattispecie in cui si ricorre a tale Istituto, trova i propri rigidi limiti nelle disposizioni codicistiche che lo regolano.

In primo luogo, infatti, dato che il Fondo Patrimoniale è previsto per la tutela degli interessi della famiglia nata attraverso il matrimonio, la costituzione dello stesso è possibile solo ed esclusivamente per due persone tra loro coniugate.
Oltre ad essere presupposto necessario per la sua costituzione, l'esistenza del vincolo matrimoniale incide anche sulla durata del Fondo Patrimoniale perché lo stesso non può proseguire qualora i coniugi divorzino.

Di contro il Trust, che ha come unica necessità che venga istituito per soddisfare interessi meritevoli di tutela, non presuppone l'esistenza di un matrimonio ma può essere scelto anche da persone single o da conviventi, od, anche da persone divorziate che intendono comunque assicurare il futuro dei propri figli conferendo in Trust gli strumenti ed i beni necessari per il loro mantenimento e la loro educazione fino a quando questi ultimi non raggiungano la maggiore età e, più che altro, la propria indipendenza ed autosufficienza economica.

Quindi di fatto il Trust ha una portata ed una durata più ampia del Fondo Patrimoniale.

In effetti mentre il Fondo Patrimoniale ha come unica finalità ammessa quella di tutelare la famiglia, il Trust può essere sì adoperato per assicurare e proteggere il futuro dei propri cari ma anche per soddisfare altre finalità purché meritevoli di tutela.

Così, ad esempio, è possibile istituire un Trust liquidatori per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori di un'azienda oppure per la gestione di un patrimonio societario.

Oltre a quanto già osservato il Fondo Patrimoniale ed il Trust hanno una diversa portata sotto molti altri aspetti.

Entrambe le figure prevedono, infatti, la segregazione del patrimonio per salvaguardare lo stesso dai creditori.

Anche in questo caso, però, le differenze sono notevoli.

Prima questione da considerare è che nel Fondo Patrimoniale possono trovare ingresso solo alcune categorie di beni: gli immobili, i beni mobili purché registrati ed i titoli di credito. Tali limitazioni non vengono in essere per quanto riguarda il Trust che può riguardare, ad esempio, anche partecipazioni societarie e strumenti finanziari.

Il Fondo Patrimoniale, poi, può essere aggredito per debiti contratti per perseguire le esigenze della famiglia mentre nel caso del Trust la segregazione è assoluta sempre che siano perseguiti interessi degni di ricevere tutela dall'ordinamento.

Infine, diversamente dal Trust, il Fondo Patrimoniale non è opponibile alla Pubblica Amministrazione per debiti derivanti da mancato pagamento di imposte e tributi.

Da tutto quanto ora osservato risulta chiaro che il Trust è una figura di più ampio spettro che meglio può adattarsi alle varie esigenze della vita.

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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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