Civile

Autostrade d'Italia Spa, niente imposte sul casello per il pedaggio perché strumentale al servizio pubblico

Legittima la classificazione nella categoria catastale di esenzione. No alla pretesa del Fisco incentrata sul fine di lucro della società

di Paola Rossi

Il casello autostradale si conferma totalmente esente da imposizione fiscale in quanto definitivamente ricompreso nella categoria catastale E/1. Lo riafferma la Cassazione con la sentenza n. 18582 depositata oggi.

I giudici di legittimità rigettano la pretesa del Fisco di agganciare l'imposizione all'incontestato fine di lucro della società concessionaria della rete autostradale intravedendo quindi una destinazione commerciale degli immobili in questione.
Al contrario la Cassazione fa rilevare che la finalità di lucro della concessionaria non fa venir meno la natura strettamente strumentale del casello autostradale alla gestione del servizio pubblico dato in concessione.

La decisione
Confermando le decisioni dei giudici tributari di merito la Cassazione chiude così la querelle tra Agenzia delle Entrate e Autostrade d'Italia Spa negando qualsiasi fondamento giuridico alla pretesa del Fisco di riclassificare in categoria catastale D/1 il casello autostradale invece ricompreso "legittimamente" nella categoria E/1, che prevede l'esenzione fiscale per "Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei".

L'area adibita al pagamento del pedaggio rientra in quella stretta strumentalità che la lega al servizio pubblico espletato. A nulla rilevando la presenza e la natura di un soggetto concessionario cui ne viene affidata la gestione.

La Cassazione fa applicazione del combinato disposto di due norme centrali per risolvere la questione e affermare la stretta strumentalità dei caselli per il pedaggio al servizio pubblico autostradale.
Il comma 40 dell'articolo 2 del Dl 262/2006 dove, per delimitare l'area di esenzione degli immobili, afferma che: "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale".
E il comma 1 dell'articolo 24 del Codice della strada che recita: "1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©