Amministrativo

Sì al passo carrabile davanti a una vetrina

I Tar di Genova e Palermo allargano il diritto a tutta la categoria catastale C

di Filippo Di Mauro e Guglielmo Saporito

Contrasti sui passi carrabili: due recenti sentenze sembrano autorizzarli anche a servizio di locali non catastalmente classificati come autorimesse o box (C6).

Il Tar Liguria ha deciso sulla richiesta di un divieto di sosta davanti alla vetrina di un immobile di categoria C 1 (negozio), bocciata dal Comune di Genova perché l’articolo 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada consente di ottenerlo solo a chi deve accedere a un’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. C’era anche un problema di dimensioni della porta di accesso. Così l’ente locale aveva escluso che sussistessero esigenze di accesso riservato.

Ma il Tar (sentenza 900/2022) ha ritenuto possibile autorizzare il passo carrabile anche a servizio di un immobile che non appartenesse alla specifica categoria catastale delle autorimesse e quindi non avesse la correlativa destinazione d’uso.

Un orientamento condiviso dal Tar di Palermo, che con la sentenza 93/2023 ha annullato un provvedimento del Comune capoluogo sfavorevole al proprietario di un negozio. Anche qui l’ente è tenuto ad autorizzare il passo carrabile in tutti i casi in cui ciò sia possibile per gli aspetti della circolazione stradale (quali visibilità e distanza da incroci) e comunque senza dar peso alla categoria catastale dell’unità immobiliare che si giova del divieto di sosta.

In precedenza, l’orientamento dei giudici era più restrittivo, dando rilievo alla compressione dell' uso pubblico della sede stradale: l’imposizione di un passo carrabile, diminuendo la fruibilità della strada (ad esempio, come parcheggio) era ritenuta possibile solo se funzionale a un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli (Consiglio di Stato, Prima sezione, sentenza 743/2016); stesso ragionamento era stato applicato ad un un panificio di Trento, cui il Consiglio di Stato (sentenza 2823/2001) ha negato il diritto a ottenere un passo carrabile, dando prevalenza alla necessità di preservare l’uso pubblico della strada.

L’evoluzione della giurisprudenza, che sembra oggi più permissiva, a favore di tutti i locali di categoria catastale C (negozi, depositi, laboratori), rispetto alla precedente riserva a favore dei locali di categoria C6 (autorimesse), potrebbe spiegarsi da un lato con la maggior facilità di ottenere il cambio di destinazione urbanistica, rendendo reversibili negozi e autorimesse (articolo 23-ter del Dpr 380/2001, Testo unico edilizia). Inoltre, le esigenze di viabilità sono affidate a specifici atti di pianificazione che, localizzando zone di parcheggio, possono consentire di autorizzare passi carrabili in numero superiore rispetto a quelli strettamente connessi alle esigenze delle sole autorimesse.

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