Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, comparizione personale e partecipazione delegata; (ii) mediazione obbligatoria, primo incontro e assolvimento condizione di procedibilità; (iii) procedura di negoziazione assistita e verifica condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, controversie condominiali e legittimazione dell'amministratore; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e assolvimento condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 29 giugno 2021, n. 650
Applicando i principi espressi dal giudice di legittimità in punto di rappresentanza della parte nel procedimento di mediazione obbligatoria, la decisione conclude che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità ove, pur a fronte della mancata presenza di parte opponente ritualmente inviata ad aderire, la parte opposta, sulla quale ricade l'onere di promuovere la procedura, partecipi al primo incontro davanti al mediatore attraverso il solo difensore munito unicamente della procura alle liti già allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 819
La decisione, resa in tema di mediazione obbligatoria, precisa che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale debba ritenersi avverata nel caso in cui, entrambe le parti, all'esito del primo incontro, abbiano dichiarato al mediatore di non voler procedere oltre nel tentativo di composizione amichevole della lite.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte di appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 30 luglio 2021, n. 2478
La decisione, resa in tema di negoziazione assistita, si limita a specificare, applicando il disposto normativo, che la declaratoria d'improcedibilità della domanda giudiziale, soggiace, mediante eccezione di parte o rilievo officioso del giudice, al termine della prima udienza.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 13 agosto 2021, n. 3327
La sentenza, resa all'esito di un giudizio di impugnazione di un deliberato assembleare condominiale, conferma che, ai sensi dell'articolo 71-quater, comma 3, disp. att. cod. civ., l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 19 agosto 2021, n. 646
La pronuncia afferma che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il tentativo obbligatorio di mediazione sia stato comunque esperito, anche se con esito negativo, risulta irrilevante, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, che il procedimento sia stato avviato ad impulso di parte dell'opponente quale parte non onerata.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 2 settembre 2021, n. 599
La pronuncia, resa in una controversia involgente l'interpretazione di una clausola contenuta in una polizza infortuni collettiva, riafferma che ricorre l'ipotesi dell'arbitrato irrituale, e non già quella della perizia contrattuale, ove le parti attribuiscano al terzo il potere di risolvere le contestazioni insorte o che possono insorgere circa un rapporto giuridico preesistente, mediante una composizione accertativa o transattiva, riconducibile alla volontà delle parti stesse.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti Comparizione personale – Partecipazione delegata – Ammissibilità – Condizioni – Procura speciale sostanziale – Necessità – Fattispecie concernente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in controversia relativa alla materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articoli 4, 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, nella comparizione davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento, purché dotato di apposita procura speciale sostanziale; tale potere, peraltro, non può essere conferito al difensore con una procura speciale autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore medesimo. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può ritenersi avverata la condizione di procedibilità ove, pur a fronte della mancata presenza di parte opponente ritualmente inviata ad aderire, parte opposta, sulla quale grava l'onere di promuovere la procedura, partecipi al primo incontro davanti al mediatore attraverso il solo difensore munito unicamente della procura alle liti già allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che il difensore di parte opposta, in quanto privo di procura speciale sostanziale, non aveva il potere di rappresentare quest'ultima nel procedimento di mediazione, da ritenersi pertanto irritualmente svolto, ha dichiarato improcedibile la domanda azionata in via monitoria e revocato il decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 29 giugno 2021, n. 650 – Giudice Pellegrini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Dichiarazione resa da entrambe le parti al mediatore di non voler procedere oltre – Condizione di procedibilità della domanda – Avverament0 – Sussistenza – Fattispecie concernente giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 28/2010, dispone testualmente nella sua seconda parte: "… Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento…" Ne consegue che, ove entrambe le parti, all'esito del primo incontro di un procedimento di mediazione obbligatoria, non avendo intravisto possibilità di trattativa, abbiano di conseguenza dichiarato al mediatore di non voler procedere oltre, deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Corte di appello di Genova, Sezione II civile, sentenza 19 luglio 2021, n. 819 – Presidente Alparone – Estensore Bruno

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Improcedibilità del giudizio – Condizioni – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza – Necessità. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, il mancato esperimento della procedura deve essere eccepito o rilevato non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado, sicché, in difetto di rituale eccezione di parte o rilievo officioso entro il predetto termine, nessuna improcedibilità della domanda può essere dichiarata (Nel caso di specie, la corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha disatteso il motivo con cui l'appellante, contumace e soccombente in prime cure, aveva dedotto l'improcedibilità della domanda attorea per violazione del predetto articolo 3 a causa del mancato espletamento da parte dell'attore della procedura di negoziazione assistita obbligatoria).
Corte di appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 30 luglio 2021, n. 2478 – Presidente Raineri – Estensore Milone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di condominio – Partecipazione al procedimento da parte del Condominio – Legittimazione dell'amministratore – Delibera assembleare di autorizzazione – Necessità – Mancanza – Condizione di procedibilità – Avveramento – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 1136; Disp, att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
A seguito dell'introduzione della mediazione civile e commerciale nel nostro ordinamento con il Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, le controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5 di tale disposizione, devono essere preventivamente assoggettate all'esperimento del procedimento di mediazione che costituisce, quindi, causa di procedibilità del successivo giudizio. Ai sensi dell'articolo 71-quater, comma 3, disp. att. cod. civ., l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 2, cod. civ., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone l'art. 8, comma 1, del predetto Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato la domanda di annullamento di una delibera assembleare proposta ex articolo 1137 cod. civ., in quanto, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, secondo cui l'autorizzazione concessa all'amministratore a partecipare agli incontri in mediazione ed a costituirsi nei giudizi promossi da alcuni condomini era stata assunta in violazione della prescrizione relativa al "quorum" deliberativo previsto dall'articolo 1136 comma 2, cod. civ., la delibera oggetto di impugnazione concerneva soltanto l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal difensore del Condominio nell'ambito delle procedure di mediazione e nei conseguenti giudizi già oggetto di autorizzazione da parte di precedenti delibere).
Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 13 agosto 2021, n. 3327 – Giudice Giardina

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancato esperimento del tentativo da entrambe le parti – Conseguenze – Improcedibilità della domanda introdotta con l'originario ricorso monitorio. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ciò che rileva ai fini dell'espletamento della condizione di procedibilità è semplicemente il fatto che una delle parti – indifferentemente, o l'una o l'altra – abbia attivato la procedura di mediazione. L'individuazione della parte onerata a tal fine rileva solo in sede di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al fine di individuare le conseguenze del mancato espletamento del tentativo in questione. In tale ipotesi, infatti, allorquando nessuna delle parti abbia presentato domanda di mediazione, deve essere dichiarata non l'improcedibilità dell'opposizione promossa dall'opponente, bensì quella della domanda introdotta con l'originario ricorso monitorio (Nel caso di specie, il giudice adito, nel rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità sollevata dall'opponente, in quanto il tentativo obbligatorio di mediazione, nella circostanza, era stato comunque esperito in corso di causa, anche se con esito negativo, risultando, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, irrilevante che il procedimento fosse stato avviato ad impulso dell'opponente quale parte non onerata) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 19 agosto 2021, n. 646 – Giudice Moggi

Procedimento civile – Arbitrato – Contratto di assicurazione – Polizza infortuni collettiva – Clausola arbitrale – Qualificazione in termini di arbitrato irrituale – Natura vessatoria – Sussistenza. (Cc, articoli 1341 e 1882; Cpc, articoli 808 e 808–ter)
La clausola contenuta in una polizza infortuni collettiva a tenore della quale "…"ogni controversia inerente l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente convenzione deve essere deferita alla decisione di un Collegio arbitrale..." ha natura di arbitrato irrituale, in quanto attribuisce al collegio non semplicemente l'incarico di esprimere un apprezzamento tecnico (nel qual caso sarebbe più corretto qualificare il contenuto del fatto come perizia contrattuale), ma altresì il potere di risolvere le contestazioni mediante una composizione accertativa o transattiva, riconducibile alla volontà delle parti stesse (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore presso un impianto sportivo, il giudice d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dalla compagnia di assicurazione sin dal primo grado di giudizio, attesa la natura vessatoria della clausola de qua eccepibile anche da parte del danneggiato in veste di terzo beneficiario della garanzia assicurativa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile ordinanza 11 gennaio 2007, n. 369; Cassazione, sezione III civile sentenza 1° aprile 1994, n. 3207; Cassazione, sezione III civile sentenza 14 giugno 1979, n. 3348).
Tribunale di Vibo Valentia, Sezione civile, sentenza 2 settembre 2021, n. 599 – Giudice Radice

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