Penale

L'evasione di 4mila euro non giustifica l'applicazione della tenuità del fatto

L'illecito tributario era frutto di uno scostamento tra investimenti e servizi che aveva dato origine all'evasione fiscale

di Giampaolo Piagnerelli

Non viene riconosciuta la particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis del Cp) al soggetto che abbia evaso la somma di 4mila euro, giudicata dalla Cassazione (sentenza n. 149/22) "niente affatto esigua". Il principio è stato espresso in relazione a investimenti pubblicitari nel settore dello sport dilettantistico.

Investimenti e servizi. E allora - spiegano i Supremi giudici (riferendosi alla fattispecie concreta) - nel rispetto dell'autonomia negoziale e delle scelte imprenditoriali, i concreti investimenti pubblicitari risultanti dalle fatture si palesano completamente estranei al principio di elementare coerenza economica nella gestione d'impresa perché decisamente sproporzionati rispetto al valore reale del servizio in concreto ottenuto come contropartita (quindi è stata ravvisata un'evidente incoerenza tra investimenti e servizi). E questo meccanismo non poteva che dimostrare la reale finalità dell'operazione di evadere le imposte dietro pagamento di somme solo in minima parte destinate al supporto economico dell'attività sportiva dilettantistica.

Il principio. Di qui il principio espresso dalla Cassazione secondo cui "E' vero che la Corte di appello non motiva sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis cp e tuttavia osta alla sua applicazione l'entità dell'imposta evasa (4mila euro), niente affatto esigua".

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