Giustizia

Diritti di copia con PagoPA: dal Ministero indicazioni contrastanti sull'obbligo

Per il Dag nel penale l'utilizzo è facoltativo, per la Dgsia invece è obbligatorio. Il Movimento forense contro l'obbligo: così si mette a rischio il diritto di difesa

di Francesco Machina Grifeo

Uffici del Ministero e Tribunali in ordine sparso sul pagamento telematico dei diritti di copia dopo l'entrata in vigore anticipata della riforma Cartabia. Se è pacifico l'obbligo nel processo civile, grazie al rimando espresso contenuto nella norma, diversa è la situazione in ambito penale. Per il Dipartimento affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni (Dag, nota del 21 febbraio scorso) l'utilizzo del sistema PagoP a nel procedimento penale resta facoltativo, e per essere attivato ha bisogno di una specifica procedura. Secondo il Dipartimento della transizione digitale della giustizia - Direzione sistemi informativi automatizzati (Dgsia, nota del 7 Marzo 23) invece è divenuto obbligatorio.

Su quest'ultima presa di posizione si esprime criticamente il Movimento Forense. «La recente nota del Ministero della Giustizia - scrivono i presidenti Elisa Demma e Alberto Vigani -, ove si prevede che i diritti di copia sia nel procedimento civile che nel procedimento penale debbano essere obbligatoriamente acquisiti online tramite la piattaforma Piattaforma PagoPa, non garantisce la tutela del libero accesso alla giustizia ed addirittura ostacola la salvaguardia del diritto di difesa». «Nei settori processuali – spiegano - in cui i fascicoli non risultano digitalizzati, come in quello del Penale oppure in tutti i procedimenti civili e penali presso il GDP o presso la Suprema Corte di Cassazione, la forma di pagamento telematico comporta di per sé una serie di adempimenti ulteriori da parte dell'avvocato».

La presa di posizione della Dag arriva in risposta ad un quesito del Procuratore di Verona e ricorda che la lettera dell'art. 196 del Dpr 115/2002, modificato dalla Cartabia, dispone che «Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». «A fronte di un così chiaro dettato normativo – si legge - e tenuto conto della collocazione dell'art. 196 sopra richiamato all'interno del d.P.R. n. 115 del 2002, questa Direzione generale ritiene che la disposizione in esame sia riferita al processo civile con la conseguenza che a decorrere dal 28 febbraio 2023 il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA».

Per quanto riguarda il pagamento dei diritti di copia nel processo penale, invece, «la Direzione affari interni rammenta che con nota prot. DOG 13550.U del 20.04.2020 la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati ha reso noto che in attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia» anche nel settore penale.

Posizione condivisa altresì dal Tribunale di Torino che con provvedimento del 10/03/2023, ha disposto che, allo stato, le cancellerie penali accettino le marche cartacee, rimanendo facoltativo il pagamento mediante piattaforma PagoPa.

Diversa, come detto, la posizione della Dgsia secondo cui «i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché dei diritti di copia, sia nel procedimento civile sia nel procedimento penale, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma cosiddetta PagoPA».

Per il Movimento forense la scelta corretta è senz'altro quella della "facoltatività", certamente per il settore penale ma sarebbe auspicabile anche per il civile «gestendo almeno una fase transitoria nell'attesa della digitalizzazione degli uffici».

A titolo esemplificativo, prosegue il Movimento, con riferimento al diritto di copia, l'avvocato è costretto ad accedere alla cancelleria per controllare il numero di copie da richiedere, tornarvi successivamente (con ricevuta PagoPa) per effettuare la richiesta e ritornare ancora per ritirare le copie predette. E sebbene ci sia qualche ufficio giudiziario che «consente di interloquire con la cancelleria via Oec per conoscere il numero di pagine da richiedere e l'importo da pagare, ottenedo - in alcuni rari casi - la spedizione delle copie richiesta via pec o via servizio postale, tuttavia la Pec dovrà essere lavorata comunque da un operatore e, conseguentemente, la risposta da inoltrare all'avvocato o al cittadino istante non potrà mai essere immediata».

Infine, la previsione del pagamento telematico vanifica la richiesta "urgente" della copia, in quanto i vari adempimenti previsti, comportano un dispendio di tempo che potrebbe addirittura inficiare il diritto di difesa. Le argomentazioni spese per il diritto di copia sono valevoli anche per il diritto di certificato e per le spese di notificazione.

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