Penale

La pena accessoria è cancellata dall'esito positivo del periodo di affidamento in prova ai servizi sociali

L'estinzione della pena principale, attraverso la misura alternativa, si estende infatti anche a tutti gli effetti penali della condanna

di Paola Rossi

L'esito positivo dell'affidamento in prova cancella non solo la pena principale, ma anche quelle accessorie.
Non commette quindi il reato di inosservanza delle pene accessorie previsto dall'articolo 389 del Codice penale chi non rispetta la prescrizione impostagli dopo che ha scontato la pena principale attraverso una misura alternativa conclusasi positivamente.
Quindi non sussiste il reato per chi, interdetto dallo svolgere attività d'impresa, iscriva la propria ditta individuale dopo l'esito favorevole dell'affidamento in prova. Nel caso concreto il ricorrente si era primo visto condonare gli anni di detenzione comminati e per i residui 8 mesi aveva avuto accesso, con esito positivo, alla giustizia riparativa dell'affidamento.

La Cassazione nell'annullare la condanna per l'inosservanza di pena accessoria dell'interdizione ha ribadito - con la sentenza n. 12985/2023 - che va prescelto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la cancellazione della pena principale, che consegue all'esito positivo del periodo di affidamento in prova, travolge tutti gli altri effetti della condanna. E, tra gli effetti penali, rientrano sicuramente le pene accessorie, quale l'interdizione.

Inoltre, chiarisce la Suprema Corte, che in qualsiasi caso fosse rimasta in piedi la pena accessoria essa andava rideterminata a seconda del caso concreto e non in misura fissa come era stata commminata. Questo perché va tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale che ha appunto ritenuto illegittima la previsione di una pena accessoria non modulabile dal giudice ma prevista in forma fissa dal Legislatore. Per cui in tal caso la pena accessoria dell'interdizione decennale andava rivista davanti al giudice dell'secuzione. La decisione di legittimità costituzionale richiamata nella sentenza è la 222/2018.

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