Penale

Abusivismo finanziario, cancellato il raddoppio di pena deciso nel 2005

Per le Sezioni unite si è verificata un’abrogazione parziale

di Giovanni Negri

È stato nei fatti abrogato il raddoppio di pena introdotto nel 2005 per il reato di abusiva attività finanziaria. Lo afferma un’informazione provvisoria delle Sezioni unite penali che, sul punto, risolve la diversità interpretativa emersa in sentenze delle sezioni semplici della Cassazione.

Per le Sezioni unite, infatti, «la riformulazione dell’articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l’abrogazione tacita dell’articolo 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all’articolo 132 cit.».

Sugli effetti dell’intervento del 2010, un primo orientamento ha ritenuto che allora non si è realizzato un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, con relativa parziale abrogazione del raddoppio sanzionatorio previsto nel 2005 e questo sulla base di una serie di considerazioni. Innanzitutto, il decreto legislativo 141/10 ha effettuato una revisione dei soggetti che operano nel settore finanziario, in attuazione della legge comunitaria 2008 con particolare riferimento al recepimento della direttiva comunitaria sul credito al consumo.

In nessuna parte della legge delega a monte del decreto si fa riferimento a una modifica delle sanzioni penali previste dal Testo in materia bancaria e creditizia, di conseguenza, un eventuale dimezzamento dei limiti di pena si risolverebbe in un caso di eccesso di delega. Semplicemente, il decreto ha avuto come obiettivo l’adeguamento della misura penale al diverso quadro amministrativo senza toccare il livello sanzionatorio.

Tuttavia, per un altro orientamento, evidentemente oggi preferito dalle Sezioni unite, le cui motivazioni saranno disponibili tra qualche tempo, a essersi realizzato è stato invece un fenomeno di abrogazione . Infatti, in materia di esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria, il decreto legislativo del 2010 avendo integralmente sostituito l’articolo 132 del Tub , con la riformulazione sia della parte precettiva sia di quella sanzionatoria, ha prodotto la cancellazione dell’inasprimento punitivo stabilito nel 2005. A verificarsi è stata così una evidente successione di leggi penali nel tempo, dalle inevitabili conclusioni, considerata l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti.

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