Penale

Revenge porn, il blocco del Garante privacy in 48 ore

A breve il modello per la segnalazione online da parte della vittima che attiva lo stop immediato dell’Autorità

di Antonello Cherchi, Valentina Maglione e Marisa Marraffino

Risposte rapide contro il revenge porn. Sono quelle che il Garante della privacy si sta apprestando a mettere in campo per evitare che foto e filmati a sfondo sessuale finiscano, contro il volere degli interessati, su internet. Il tempo, in questi casi, è fondamentale per evitare che il materiale “incriminato” si sedimenti nel web e sia più difficile, se non impossibile, rimuoverlo. Il Garante sa di doversi muovere entro 48 ore dal momento della segnalazione da parte della vittima: è quanto gli ha chiesto il decreto legge 139 dello scorso anno, che nell’ampliare i poteri dell’Autorità contro le “vendette pornografiche” online, ha anche dettato i tempi per farlo.

Proprio per recepire nel proprio regolamento interno le nuove misure, il Garante ha approvato una delibera entrata in vigore il 18 febbraio scorso. Il provvedimento permette a chi si sente minacciato dal revenge porn di presentare una segnalazione al Garante esclusivamente attraverso un modulo online. Modulo che l’Authority sta mettendo a punto e che dovrebbe vedere la luce a breve. Dopodiché sarà disponibile sul sito dell’Authority (www.garanteprivacy.it).

Questo non vuol dire che al momento chi teme di diventare vittima di revenge porn non possa presentare una segnalazione al Garante per imporre ai siti di bloccare video o immagini con contenuti sessuali. Ma lo può fare solo utilizzando il modello già pubblicato online, che limita l’intervento del Garante a Facebook e Instagram, con cui l’Autorità ha stretto l’anno scorso un accordo di collaborazione contro questo fenomeno odioso, che in alcuni casi ha spinto la vittima a togliersi la vita.

Dunque, per iniziare ad agire con i nuovi poteri su un più ampio spettro della Rete, il Garante dovrà prima mettere a punto il nuovo modello online per le segnalazioni. A quel punto anche gli altri social e il resto del web dovranno, se l’Autorità lo chiede dopo essersi attivate dietro richiesta dell’interessato, bloccare la vendetta pornografica.

Ma vediamo nel dettaglio quando ricorre il reato di revenge porn e come possono difendersi le vittime.

1

Identikit del reato. Quando scatta

Chi presta il consenso a realizzare un video a carattere sessuale, ma non a condividerlo successivamente, subisce il reato di revenge porn?

Sì, perché ciò che rileva, perché si verifichi il reato punito dall’articolo 612-ter del Codice penale, è la condivisione del materiale intimo senza il consenso dell’interessato. La norma prevede la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro.

Peraltro, la vittima può revocare in ogni momento anche il consenso alla detenzione del materiale da parte di altri. Si tratta infatti di dati personali “particolari”, che possono essere trattati soltanto con il consenso della persona interessata, a prescindere dal fatto che si commetta o no un reato. È quindi sempre possibile avanzare una richiesta di cancellazione o un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

2

Vittima minorenne. Quando c’è il consenso

Se una ragazza di 16 anni accetta di essere filmata dal fidanzato di 20 durante un atto sessuale e poi acconsente a condividere il video, si perfeziona il reato?

No, se c’è il consenso alla condivisione del video o delle immagini intime non viene commesso il reato di revenge porn. Né ciò cambia se la vittima è minorenne, perché l’articolo 612-ter del Codice penale non prevede né un’aggravante speciale in caso di vittime minorenni, né una fattispecie ad hoc nel caso in cui la vittima sia minorenne e presti il consenso alla condivisione.

Ma le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 4616 del 9 febbraio scorso, hanno precisato che potrebbe ricorrere il reato di pornografia minorile (più grave del revenge porn), previsto dall’articolo 600-ter del Codice penale. Il minorenne infatti non è in grado, in genere, di prestare un valido consenso, quindi la sua volontà si deve considerare strumentalizzata dall’adulto autore del reato. Occorre valutare il contesto, l’offensività del fatto e la maturità della vittima.

3

L’inoltro. Chi riceve e gira il video

Se ricevo su WhatsApp o in un gruppo Telegram un video intimo di una persona che non conosco e lo giro a un amico commetto il reato?

Sì, perché la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5mila a 15mila euro si applica sia a chi realizza il video e poi lo condivide, sia a chi non l’ha realizzato ma lo condivida dopo averlo ricevuto. La ratio della legge è quella di punire ogni condotta di condivisione non consensuale di materiale intimo.

4

I rimedi. Querela o reclamo

Se viene pubblicato online un video intimo, come possono difendersi le vittime di revenge porn?

Il revenge porn è un reato: le vittime possono rivolgersi alla giustizia penale sporgendo querela entro sei mesi (ma si procede d’ufficio se la vittima è in condizione di inferiorità fisica o psichica o è in gravidanza).

Si può anche presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere la cancellazione dei contenuti e una sanzione amministrativa per l’autore.

5

Le indagini. Se la situazione è dubbia

Se ho il dubbio ma non la certezza che il mio ex fidanzato abbia condiviso con altri alcuni miei video intimi posso sporgere querela?

Sì, la querela dà l’avvio alle indagini. Se emergono elementi idonei a sostenere l’accusa, si celebrerà il processo a carico dell’imputato.

6

Agisce il genitore. Al posto del figlio minore

Mia figlia di 15 anni non vuole querelare l’ex fidanzato. Posso farlo io?

Sì, i genitori in base all’articolo 120 del Codice penale possono sporgere querela per i figli. Se non c’è accordo, prevale la volontà dei primi.

7

La prevenzione. Cosa può fare il Garante

Ho paura che su Facebook venga pubblicata una mia immagine intima che ho inviato al mio ex. Posso evitare la pubblicazione?

Sì, è possibile presentare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando il modulo pubblicato sul sito dell’Autorità. Attenzione: l’intervento in via preventiva dell’Autorità è possibile al momento solo nei confronti delle immagini a rischio di diffusione su Facebook (o Instagram), con il quale il Garante ha sottoscritto un accordo per la lotta al revenge porn. Dopo la segnalazione al Garante, le immagini a rischio revenge porn vengono inviate dal segnalante a Facebook e Instagram che, tramite i codici hash della fotografia, bloccano i tentativi di caricarle online.

8

Le nuove possibilità. Reclami più ampi e rapidi

Quali nuovi rimedi saranno attivati dal Garante per contrastare il rischio di revenge porn?

Si potrà chiedere un intervento del Garante se si teme che siano diffusi su qualsiasi piattaforma digitale registrazioni audio, video o immagini a contenuto sessuale destinati a rimanere privati. Il rimedio è previsto dal decreto legge 139/2021 e il Garante sta per renderlo operativo con la pubblicazione di un nuovo modello per le segnalazioni online. La segnalazione al Garante potrà essere fatta anche dai minori con più di 14 anni e il Garante dovrà intervenire entro 48 ore. Anche in questo caso la richiesta sarà inviata ai gestori delle piattaforme, che dovranno cifrare le immagini e bloccarle da possibili tentativi di pubblicazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©