Amministrativo

Gestione rifiuti, le regioni non possono delegare ai comuni le funzioni a esse attribuite dal Codice dell'ambiente

La Corte costituzionale con la sentenza n. 189, depositata oggi, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 6, secondo comma, lettere b) e c) della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti

Sulla gestione dei rifiuti, la regione non può affidare ai comuni il ruolo che le spetta in base a quanto stabilito dal codice dell'ambiente. Lo ha detto la Corte costituzionale con la sentenza n. 189, depositata oggi, dichiarando incostituzionale l'articolo 6, secondo comma, lettere b) e c) - quest'ultima solo in riferimento alla lettera b) - della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti, per contrasto con l'articolo con 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Una dichiarazione di illegittimità che decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Codice dell'ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione - successiva alla normativa censurata - si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, rendendo attuale la discrasia della distribuzione delle competenze disposta dalla legge regionale censurata.
Per la Corte pertanto nell'attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti - che rientra nella materia della tutela dell'ambiente - le regioni non possono delegare ai comuni le funzioni amministrative a esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell'ambiente. La regione Lazio quindi non poteva incaricare i Comuni – come invece ha fatto con la legge n. 27/1998 - né di approvare i progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti né di dare il via libera a progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, di autorizzare a esercitare l'attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti. Il caso oggetto della sentenza riguardava due società di autodemolizione di autoveicoli che si erano viste rigettare da Roma Capitale la richiesta di autorizzazione a esercitare l'attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e contro questa decisione le società avevano proposto ricorso al Tar Lazio.

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