Civile

Titoli esecutivi provvisori: quale efficacia se il fallito torna in bonis?

La Corte di Cassazione nella <a uuid="" channel="" url="https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/38476507" target=""> <b>sentenza 8119/2022 </b> </a> affronta il tema della mancata riassunzione dei processi interrotti a seguito della dichiarazione di fallimento, con un'analisi sull'efficacia dei titoli provvisori e provvisoriamente esecutivi

di Matteo Martinengo Villagana*

La Corte di Cassazione nella sentenza in commento affronta il tema della mancata riassunzione dei processi interrotti a seguito della dichiarazione di fallimento, con un'analisi sull'efficacia dei titoli provvisori e provvisoriamente esecutivi (nonché sufficienti all'iscrizione ipotecaria) conseguiti dai creditori nei confronti del debitore tornato in bonis.

Tali titoli, stante il loro carattere provvisorio, sono nulli e/o inefficaci, oppure diventano titoli esecutivi definitivi?

LA FATTISPECIE

Nel passivo fallimentare della società tornata poi in bonis, non venivano ammessi alcuni crediti per carenza documentale in ordine alla prova degli stessi. Tra questi vi erano crediti fondati su decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, i cui giudizi di opposizione sono stati interrotti per intervenuto fallimento dell'opponente, senza che tali procedimenti fossero poi riassunti nei termini.

Una volta dichiarata chiusa la procedura concorsuale e tornata in bonis la società, dunque, i creditori esclusi nel passivo fallimentare agivano in via esecutiva nei confronti della suddetta società per i medesimi crediti: alcuni mediante decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ottenuti all'uopo, altri mediante decreti ingiuntivi ottenuti prima della dichiarazione di fallimento (impiegati anche per iscrivere anteriormente al fallimento ipoteche giudiziali sui beni poi staggiti) e non riconosciuti come titoli nella procedura concorsuale in ragione della loro non definitività.

Liquidati i beni immobili di proprietà dell'esecutata, il giudice dell'esecuzione procedeva alla distribuzione del ricavato, sulla scorta di un progetto predisposto dal professionista delegato, riconoscendo sia i crediti vantati in virtù dei citati provvedimenti monitori, sia il privilegio ipotecario.

In sede di progetto di distribuzione del ricavato dalla procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della società esecutata, venivano, allora, proposte due opposizioni avverso il progetto di distribuzione del ricavato dalla procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della società esecutata.

Introdotto il giudizio di merito sul punto, il Tribunale di Foggia respingeva le opposizioni avanzate e condannava le opponenti soccombenti a rifondere le spese.Avverso tale sentenza veniva, pertanto, proposto ricorso per Cassazione.

LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA

Sul punto, pur non essendoci pronunce in merito all'efficacia dei titoli provvisori ottenuti ante fallimento nei confronti della società fallita tornata in bonis, la giurisprudenza di legittimità ha sfiorato il tema de quo, pronunciandosi in merito alla riassunzione del giudizio interrotto per intervenuta dichiarazione di fallimento.

Secondo costante e consolidata giurisprudenza, infatti, Il curatore non è tenuto a riassumere la causa in caso di interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti non ammessi al passivo fallimentare, essendo, semmai interesse del fallito, il quale perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.

Tale interesse si traduce in un vero e proprio onere in capo al fallito, poiché la riassunzione del giudizio impedisce al decreto monitorio di acquisire efficacia esecutiva nei confronti della società fallita tornata in bonis. Dall'altro lato, la giurisprudenza riconosce pure esistente l'interesse dell'opposto alla riassunzione del giudizio di opposizione, allo scopo di farne dichiarare l'estinzione, onde munire il decreto di efficacia esecutiva e renderlo così opponibile al debitore una volta che questi sia tornato in bonis.

È possibile, dunque, che un titolo provvisorio acquisisca efficacia esecutiva senza che venga riassunto il giudizio per dichiararne l'estinzione?

IL RICORSO PER CASSAZIONE

Secondo la tesi delle ricorrenti, in caso di fallimento intervenuto nelle more dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento monitorio (anche se provvisoriamente esecutivo) diverrebbe inefficace o addirittura inesistente, così come l'ipoteca iscritta in base al medesimo titolo.

Di diverso avviso la Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso.

Infatti, il fallimento del debitore opponente non determina la caducazione del decreto ingiuntivo opposto: l'interruzione del pendente giudizio di opposizione non elimina il decreto ingiuntivo (o la sua efficacia di condanna e di titolo per l'iscrizione ipotecaria), potendo lo stesso spiegare i suoi effetti nei confronti del debitore una volta che questo sia tornato in bonis.

Il fallimento dichiarato nelle more dei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi non determina, dunque, l'inesistenza o l'inefficacia assoluta dei provvedimenti monitori, ma, semmai, soltanto la loro inefficacia relativa nei confronti della curatela fallimentare.

Al contrario, la mancata riassunzione dei processi interrotti consente che i titoli provvisori (e provvisoriamente esecutivi, nonché sufficienti all'iscrizione ipotecaria) conseguiti divenissero definitivi (e quindi, definitivamente, titoli esecutivi) nei confronti della società tornata in bonis.

IN CONCLUSIONE

Sulla base di quanto anzidetto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, riconoscendo la validità dei predetti decreti monitori quali titoli esecutivi idonei a permettere l'intervento nell'esecuzione forzata intrapresa contro la debitrice dopo la chiusura del fallimento, e la conseguente legittimità a partecipare alla distribuzione del ricavato con la prelazione derivante dall'ipoteca precedentemente iscritta sui cespiti venduti.

* Matteo Martinengo Villagana Avvocato – La Scala Società tra Avvocati

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