Penale

Insolvenza fraudolenta per chi non paga il pedaggio in autostrada

Lo ha ribadito il Tribunale di Nola con la sentenza 4 agosto 2021 n. 997

di Andrea Alberto Moramarco

Commette il reato di insolvenza fraudolenta - che punisce chi, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla - l'automobilista che, per evitare di pagare il pedaggio autostradale, si accoda ai detentori di telepass, varcando il transito senza adempiere alla obbligazione di pagamento su di lui gravante, sorta nel momento di ritiro del talloncino al casello di ingresso in autostrada. In tal caso, la dissimulazione dello stato di insolvenza, che costituisce l'essenza della frode prevista dall'articolo 641 cod. pen., è ravvisabile nel comportamento rituale dell'utente che con il ritiro del talloncino ha fatto presumente la propria solvibilità e volontà di aderire all'offerta contrattuale di utilizzazione del servizio. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Nola n. 997/2021.

La definizione del reato
Protagonista della vicenda è un automobilista che in più occasioni in autostrada, sprovvisto dello strumento di pagamento telematico, si accodava immediatamente alle spalle del veicolo che lo precedeva riuscendo a transitare prima che la sbarra chiudipista si abbassasse, in tal modo evitando il pagamento, per un totale di poco più di mille euro. Scoperto, l'uomo veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di insolvenza fraudolenta.
Per il Tribunale è palese la responsabilità penale dell'imputato per il reato previsto dall'articolo 641 cod. pen. Il conducente, infatti, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva le obbligazioni relative al pagamento del pedaggio autostradale, con il proposito di non adempiere. Secondo il giudice per la configurabilità dell'insolvenza fraudolenta il creditore deve confidare concretamente «nell'adempimento da parte del debitore, ritenendo, per la natura dell'affare, per la condizione soggettiva della controparte per la modesta entità economica del negozio per la simultanea concorrenza di tali elementi, che questa sia solvibile». Ebbene, afferma il Tribunale «la dissimulazione dello stato di insolvenza è qui ravvisabile nel comportamento dell'automobilista che, «presentandosi al casello autostradale su di un mezzo a motore funzionante ed inserendo nell'apposito lettore il talloncino di ingresso in autostrada, ha fatto presumere la propria solvibilità e volontà di aderire all'offerta contrattuale di utilizzazione del servizio».

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