Rassegne di Giurisprudenza

Danno da morte di congiunto: liquidazione inferiore al minimo solo in circostanze eccezionali

a cura della Redazione Diritto

Danno non patrimoniale - Danno da morte di un congiunto - Liquidazione - Criterio tabellare - Criterio a forbice - Liquidazione inferiore al minimo - Circostanze eccezionali e peculiari.
Quando la liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un congiunto avvenga in base ad un criterio "a forbice", che preveda un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie. Tali non sono nè l'età della vittima, ne' quella del superstite, ne' l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, circostanze tutte che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento all'interno della fascia di oscillazione tra minimo e massimo tabellare.
Corte di cassazione, civ., sez. VI-3, Ordinanza del 08 settembre 2022 n. 26440

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie .
In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva liquidato il danno per la morte del congiunto in un ammontare inferiore del 40% rispetto al minimo tabellare motivando esclusivamente in ragione dell'età delle figlie al momento della morte del padre).
Corte di Cassazione, civ., , sez. VI-3, Ordinanza del 18 marzo 2021, n. 7597

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - In genere nascita di feto morto - Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Criteri - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Parametri previsti per la perdita del rapporto parentale - Applicazione automatica - Esclusione - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Fondamento .
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 20 ottobre 2020, n. 22859

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di milano - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro equitativo, aveva inspiegabilmente quantificato il risarcimento, spettante al figlio per la perdita della madre, in una misura corrispondente a circa un terzo dell'importo minimo delle tabelle stesse).
Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 14 novembre 2019, n. 29495

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi applicazione delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano - Personalizzazione del danno - Superamento del parametro tabellare minimo o massimo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie .
In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit"; pertanto, nel caso di determinazione del danno a favore del convivente "more uxorio" del defunto, il giudice non può procedere ad una determinazione del relativo importo in misura inferiore a quella minima prevista dalla corrispondente forbice tabellare, realizzando una discriminazione ontologica tra le convivenze di fatto e i rapporti coniugali fondati sul matrimonio, attesa l'espressa completa equiparazione, contenuta in dette tabelle, tra convivenze more uxorio e convivenze matrimoniali.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, Ordinanza del 29 maggio 2019, n. 14746