Civile

Corsi di medicina preventiva retribuiti perché previsti dalla direttiva Ue

Le materie possono essere pagate anche se non rientrano nella direttiva europea, ma sono previste in due Paesi membri (come l'Immunology prevista nel Regno Unito e Irlanda, ma non in Italia)

di Giampaolo Piagnerelli

Il corso di specializzazione in "Igiene e Medicina preventiva" corrisponde al corso denominato "Community Medicine" istituito in altri Stati membri, e come tale, dà diritto alla remunerazione prevista dalle direttive comunitarie per la sua frequenza.

La sentenza dei Supremi giudici. Secondo la Cassazione (sentenza n. 34404/22) è opportuno chiarire che la specializzazione in "Igiene e Medicina preventiva" non è semplicemente equivalente o equipollente, ma in realtà del tutto corrispondente alla specializzazione denominata "Community medicine", espressamente prevista come categoria generale dall'articolo 7 della direttiva 75/362. Quest'ultima norma oltre a indicare i singoli corsi dispone che la "materia" studiata in Italia debba essere retribuita se prevista da almeno due Stati Ue. In definitiva la frequenza dei corsi di "Igiene e Medicina preventiva" dà diritto all'adeguata remunerazione stabilita dalle direttive europee, sulla base di un accertamento che ha natura di mero diritto, senza necessità di alcun ulteriore accertamento circa l'equipollenza con altre categorie o altri corsi di specializzazione (questo perché il corso è espressamente disciplinato dall'articolo 7 della direttiva europea).
Gli Ermellini, poi, hanno anche considerato corsi non regolati dalla direttiva Ue prendendo in esame la categoria di specializzazione denominata "Immunology". In questo caso gli insegnamenti sono istituiti solo in alcune nazioni , tra cui non vi è l'Italia, ma sono organizzati in Irlanda e nel Regno Unito, denominati rispettivamente "clinical immunology" e "immunology". Quindi, vista la presenza dei corsi in due Paesi membri, l'immunologia qualora venisse studiata in Italia dovrebbe essere retribuita.

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