Civile

Il quinto pignorato va considerato come cessione

di Fabio Cesare

Il quinto dello stipendio assegnato in seguito al pignoramento presso terzi va considerato credito concorsuale come la cessione.

La sentenza 65/2022 (Rel. Navarretta) ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1-bis della legge 3/2012 sollevata dal Tribunale di Livorno, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione perché avrebbe discriminato irragionevolmente la cessione negoziale del credito rispetto al trasferimento coattivo per assegnazione nell’espropriazione presso terzi.

Per la Corte è possibile includere in via interpretativa nella disposizione anche l’ipotesi in cui la cessione del credito destinata a estinguere il debito sia l’effetto di un provvedimento giudiziale, ossia dell’ordinanza di assegnazione.

È dunque prevedibile una pronuncia di rigetto, dalla quale trarre spunti ermeneutici per una lettura costituzionalmente orientata della norma. Sul tema si erano riprodotte più direttrici: alcune tendevano a discriminare la cessione del quinto rispetto alla coattiva. Solo quest’ultima risultava esclusa dal concorso e imponeva di pagare per intero il credito aggiudicato prima dell’apertura del sovraindebitamento, rendendo più complessa e meno satisfattiva la proposta dei creditori e più difficile l’accesso alla procedura minore.

Con la riforma del 2021 è stato introdotto l’articolo 8 comma primo bis della legge 2/2012 che menzionava espressamente solo il finanziamento garantito dal trasferimento volontario del quinto.

Per la Consulta l’espressione “cessione del credito” cui la norma si riferisce non esclude dal campo di applicazione la cessione coattiva del credito per espropriazione.

La norma presenta una evidente tendenza espansiva: sarebbe irrazionale escludere i crediti assegnati solo perché la fonte del trasferimento è giurisdizionale e non negoziale.

Peraltro la stabilità degli effetti dell’aggiudicazione imposta dall’articolo 187 bis delle disposizioni di attuazione del Cpc non può essere considerata determinante: anche la volontà delle parti ha forza di legge, ma può essere posta in discussione nel successivo sovraindebitamento.

Nemmeno rileva la considerazione sull’opponibilità dei crediti assegnati, poiché i crediti opponibili ai terzi sono falcidiabili come ad esempio quelli muniti di garanzie reali. Una lettura elastica della norma è poi imposta dalla necessità di tutelare il debitore-consumatore come parte debole, quale dichiarato obiettivo della disciplina del sovraindebitamento: il principio impone di orientare l’interprete nel senso di ricomprendere nel novero dei crediti concorsuali il maggior numero di ipotesi e dunque anche i crediti trasferiti con l’aggiudicazione al creditore procedente nell’espropriazione presso terzi.

La Consulta spazza interpretazioni eccessivamente formalistiche sull’aggiudicazione del quinto e segna un punto di non ritorno: la bussola dell’interpretazione nel sovraindebitamento è la tutela della parte debole, il che impone di dilatare le fattispecie astratte per ricomprendere più ipotesi concrete possibili favorendo l’accesso alla procedura

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