Famiglia

Revisione dell'assegno, criterio unico per i figli nati dentro e fuori il matrimonio

Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza 18608/2021, affermando un principio di diritto

di Francesco Machina Grifeo

La Prima sezione civile della Cassazione, ordinanza 18608/2021, mette nero su bianco un principio di diritto per parificare i criteri di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli nati dentro e fuori del matrimonio. Un approdo già contenuto nelle norme, come si evince dalla decisione, che tuttavia attinge ulteriore forza dall'esplicito richiamo al Dlgs 154/2013 ("Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione") contenente l'esplicita parificazione dei nati al di fuori del vincolo matrimoniale.

Accogliendo il ricorso di una madre contro la riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia minorenne, la Suprema corte ha ricordato che la revisione dell'assegno postula "non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale". E ha aggiunto che tali principi che, nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nell'art. 9 L. n. 898/1970, e nei procedimenti di separazione nell'art. 156 ult. comma cod. proc. civ., "devono, altresì, applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell'entrata in vigore del Dlgs n. 154/2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione".

In particolare, prosegue la decisione, il capo II del titolo IX del primo libro del codice civile (recante il titolo "Esercizio della potestà genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all'esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio") contiene "due norme fondamentali" che confortano quanto sopra affermato, ovvero l'art. 337 bis (ambito di applicazione) secondo cui "in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all'esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo"; nonché l'art. 337 quinques cod. civ., avente a oggetto la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, che si applica dunque indifferentemente sia ai figli legittimi che ai figli nati fuori al matrimonio.

Fatta questa doverosa premessa, afferma la Cassazione, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: "Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno".

"Ne consegue – conclude la Corte - che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale".

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