Rassegne di Giurisprudenza

Il diritto di scelta della sede più vicina per assistere un familiare con handicap non è un diritto assoluto e illimitato

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Famiglia - Assistenza alla famiglia - Familiare invalido - Dipendente pubblico - Diritto di scelta della sede più vicina - Posto vacante - Necessità - Diniego - Legittimità - Potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica - Sussiste
Il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto "vacante". La vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente: l'Amministrazione resta libera, infatti, di decidere se coprire una data vacanza ovvero privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante e che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica. (Fattispecie relativa alla legittimità del diniego al trasferimento di un ispettore tecnico dalla Direzione Generale dell'Attività Ispettiva di Roma, sede con scoperture d'organico, alla Direzione provinciale del lavoro di Foggia, per poter assistere la madre portatrice di handicap)
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 27 giugno 2022, n. 20523

Lavoratore portatore di handicap - Diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Momento di esercizio - Anche in corso di rapporto - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie relativa a portalettere trasferito in altra sede con funzioni di sportellista.
In materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33 sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto in favore di un portalettere disabile, già in servizio alle dipendenze di Poste Italiane S.p.A., il diritto al trasferimento ad altra sede ed al mutamento delle sue originarie mansioni in quelle di sportellista, ritenendo non provata l'asserzione della parte datoriale relativa alla non necessità di tale funzione nella sede di destinazione, che comunque risultava priva di detta figura di operatore interno).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 febbraio 2009, n. 3896

Sede di lavoro - Diritto del genitore o del familiare lavoratore ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 - Portata e limiti - Circostanze ostative all'esercizio del diritto - Onere della prova gravante sul datore di lavoro - Sussistenza.
Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33 comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettiva, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio dell'anzidetto diritto.
• Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, Sentenza 27 marzo 2008, n. 7945

Mobilità della manodopera - Trasferimento - Del lavoratore che assista un familiare disabile - Esercizio del diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Modalità operative - Limiti
Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33 quinto comma, della legge n. 104 del 1992 - non è assoluto e privo di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 gennaio 2006, n. 1396