Amministrativo

Ultimo decreto Covid: contro la variante Omicron super Green pass ovunque tranne che al lavoro e quarantena ridotta

di Aldo Natalini

É stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre scorso l'ultimo decreto-legge anti-covid che ha introdotto ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione della pandemia e nuove disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il decreto - il quarto nell'arco di un mese, l'ultimo dell'anno 2021 - è entrato in vigore dal 31 dicembre, ma le misure sull'estensione del Green pass rafforzato saranno efficaci a partire dal 10 gennaio 2022.
Il rapido succedersi di provvedimenti d'urgenza denota la preoccupazione dell'esecutivo per l'impatto – epidemiologico ma anche socio-economico – del nuovo ceppo del virus Sars-Cov-2: solo qualche giorno prima era stato pubblicato nella Gazzetta n. 305/2021 il decreto legge "Festività" n. 221/2021 – entrato in vigore il giorno di Natale – col quale il Governo, tenuto conto dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron), aveva prorogato lo stato di emergenza sanitaria e introdotto già altre misure urgenti anti-Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il nuovo Dl 229/2021 interviene, con l'articolo 4, anche per colmare la vistosa lacuna sulla disciplina sanzionatoria che non era stata annessa al precedente decreto Festività (col conseguente rischio di replicare il "pasticciaccio" della norma "imperfetta" che si verificò già lo scorso anno, sempre tra Natale e capodanno, sui divieti di spostamento tra Comuni: vedi Nt plus quotidiano del 15 dicembre 2020): alla violazione degli odierni precetti e di quelli contenuti nel Dl 221/2021 (quali l'obbligo di mascherina all'aperto e della FFP2, ovvero del possesso ed esibizione del Super green pass) si continua ad applicare il regime generale sanzionatorio pandemico-emergenziale di cui all'articolo 4 del Dl 19/2020, convertito, con modificaazioni, in legge 35/2021, quindi, per le persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 euro - riducibile a 280 in caso di pagamento immediato nei cinque giorni – a 1.000 euro, con raddoppio in caso di recidiva) di competenza del Prefetto del luogo della commessa violazione. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni
Di seguito la rassegna sincrona delle vigenti misure contenute nei due coevi provvedimenti anti-covid, il cui iter di conversione in legge – avviato in Senato quanto al Ddl A2828 - sarà verosimilmente abbinato.

Proroga dello stato di emergenza e dei termini correlati - (Dl 221/2021, articoli 1, 16 e 18)
Ai sensi dell'articolo 1 del Dl 221/2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza (già dichiarato in via amministrativa con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, poi prorogato ex lege al 31 dicembre 2021 con l'articolo 1, comma 1, del Dl n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 126/2021) è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Dl 221/2021, nell'esercizio degli speciali poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 potranno adottare ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19.
A questa proroga il legislatore urgente ha collegato una serie di obblighi e divieti, implementati con l'ultimo decreto legge: tra questi, l'estensione del Green pass rafforzato a partire dal prossimo 10 gennaio.
Fino al 31 marzo 2022, inoltre, ai sensi dell'articolo 18 del Dl 221/2021, si continueranno ad applicare le generali misure di contenimento (applicabili in zona bianca, gialla, arancione e rossa) previste dal Dpcm del 2 marzo 2021.
Contestualmente l'articolo 16 del Dl 221/2021 ha prorogato sempre fino al 31 marzo 2022 tutti i termini correlati allo stato di emergenza da Covid-19 previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato A dello stesso decreto Festività.

Estensione dell'impiego del Green pass rafforzato - (Dl 229/2021, articolo 1; Dl 221/2021, articoli 5, 7 e 8)
Ai sensi dell'articolo 1 del Dl 229/2021 dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si allarga l'uso del Green Pass rafforzato (cioè da vaccinazione e da guarigione) alle seguenti attività:
-alberghi e strutture ricettive;
-feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
-sagre e fiere;
-centri congressi;
-servizi di ristorazione all'aperto;
-impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
-piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
-centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
Già per effetto dell'articolo 5 del precedente Dl 221/2021, dal 25 dicembre scorso era stato esteso l'uso del Super Green pass alla ristorazione e al banco nei locali al chiuso, come bar e pub. Inoltre il successivo articolo 8 dello stesso decreto Festività aveva esteso - sempre a partire dal 10 gennaio 2022 (onde dar tempo di adeguarsi) fino al 31 marzo 2022 - l'uso della certificazione verde rafforzata alle seguenti attività e servizi: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Ancora, il green pass rafforzato era stato reso necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Esteso infine l'uso del green pass anche ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Praticamente, con lo stratificarsi degli ultimi due decreti-legge, il Green pass rafforzato (da vaccino o da guarigione) è ormai necessario per tutte le attività sociali, ricreative e sportive e pure per fruire dei mezzi di trasporto; unico ambito in cui non é stato generalizzato, allo stato, è quello di lavoro (e lo studio) – ove basta il certificato "base" – fatte salve le eccezioni per le categorie già soggette all'obbligo vaccinale.
Quanto alle Rsa, ai sensi dell'articolo 7 del Dl Festività, dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto se muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure se muniti del cosiddetto green pass booster rilasciato dopo la somministrazione della dose di richiamo.
I titolari e i gestori dei servizi e delle attività suindicate sono onerati delle verifiche sul possesso del Super green pass utilizzando - secondo le modalità di cui al Dpcm del 12 ottobre 2021 - l'app "VerificaC19", che è in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l'impostazione specifica per il green pass rafforzato (ovvero per quello booster).
Nel sito di Palazzo Chigi è consultabile online la tabella aggiornata al 31 dicembre scorso delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.
Dal 3 gennaio 2022 in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e all'ultima ordinanza del Ministro della Salute si applicano le misure previste:
-per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta;
-per la zona gialla a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Sicilia, Piemonte, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
In ogni caso il diverso regime giuridico tra le due zone è di fatto sterilizzato con la generalizzazione dell'uso della mascherina all'aperto anche in zona bianca.

Quarantena precauzionale e autosorveglianza - (Dl 229/2021, articolo 2)
Onde scongiurare il rischio che con la corsa della variante Omicron si potesse arrivare a milioni di italiani in isolamento, con la conseguente paralisi del Paese, il governo, recependo le richieste dei presidenti regione, dopo aver richiesto il parere del Cts sulla quarantena breve, ha rimesso mano alla disciplina amministrativa sull'isolamento fiduciario.
Il nuovo Dl 229/2021, all'articolo 2, prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al Coid-19, la quarantena preventiva non si applichi:
-alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
-alle persone che sono guarite dal Covid-19 da 120 giorni o meno;
-alle persone che hanno ricevuto la terza dose di richiamo del vaccino (o "booster").
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al Covid-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto).
Alla prima comparsa dei sintomi è obbligatorio sottoporsi a un test antigenico rapido o molecolare, sia per chi manifesta sintomi sia per chi non li manifesta è prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare nel quinto giorno successivo all'ultimo contatto.
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.
Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
In tutti questi casi, per la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza, è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità anche elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di quarantena o di auto-sorveglianza.
Per risolvere i primi dubbi sul funzionamento delle nuove regole legislative sulla quarantena è stata emanata il 30 dicembre scorso una circolare del ministero della Salute che ha subito chiarito come funziona la nuova auto-sorveglianza: "il periodo termina al quinto giorno", spiega; il tampone va eventualmente effettuato "alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto".
Nulla cambia sul fronte sanzionatorio: la riduzione del periodo di isolamento fiduciario non cambia la vigente pena pecuniaria, che resta da 400 a 1.000 euro mentre per chi viola la quarantena da contagiato scatta il reato di cui all'articolo 260 del testo unico sanitario, punito con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (ferma l'ipotesi delittuosa di epidemia colposa o addirittura dolosa).

Obbligo di mascherine - (Dl 221/2021, articolo 4; Dl 229/2021, articolo 3)
Tra le misure entrate in vigore a Natale l'articolo 4 del Dl 221/2021 ha generalizzato l'obbligo – valevole fino al prossimo 31 gennaio 2022 e sanzionato amministrativamente – di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'anche all'aperto e anche in zona bianca. In forza del rinvio contenuto all'articolo 1 del Dpcm del 2 marzo 2021 dalla misura sono esentati
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in questione, possono essere indossate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte.
Il successivo comma 2 dell'articolo 4 del Dl 221/2021 ha prescritto, invece, l'uso della mascherina FFP2 – sempre a far data dal 25 dicembre scorso e fino alla cessazione dello stato di emergenza (quindi, allo stato, fino al 31 marzo 2022) – in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto. In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
Stesso obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2, sempre fino a cessata emergenza sanitaria, vale sui tutti i mezzi di trasporto.
Come chiarito dalle Faq di Palazzo Chigi, l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 vale:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto;
- per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.
Inoltre il Dl 229/2021, all'articolo 3, ha esteso anche alle mascherine Ffp2 (come già accade per quelle chirurgiche) le disciplina sui prezzi calmierati fino al 31 marzo 2022 affidando al Commissario per l'emergenza Covid-19 Figliuolo di definire un protocollo d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

Durata del Green pass da vaccinazione - (Dl 221/2021, articolo 3)
Scende ancora la durata del Green pass da vaccinazione: a decorrere dal 1° febbraio 2022 (onde dar tempo ai possessori di riprogrammare le prenotazioni), il certificato verde Covid-19 scaricabile da parte di chi si è vaccinato avrà validità di sei mesi (la stessa prevista per i guariti da Covid-19).
Soltanto qualche settimana fa, il Dl 172/2021, all'articolo 3, aveva ridotto da dodici mesi a nove mesi la durata del Green Pass da vaccino.
L'esecutivo col Dl 221/2021 è reintervenuto nuovamente sui termini di efficacia del certificato verde Covid-19 da vaccino, tenuto conto delle nuove evidenze scientifiche.
Inoltre, con circolare del Ministro della salute del 24 dicembre scorso, sono state ulteriormente aggiornate le indicazioni sulla somministrazione della dose booster (di richiamo) a favore dei soggetti per i quali è raccomandata l'inoculazione: in considerazione dell'impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron), il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mes i (120 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un' infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni).

Eventi, feste, discoteche - (Dl 221/2021, articolo 6)
Ai sensi dell'articolo 6 del Dl 221/2021 dal 25 dicembre fino al 31 gennaio 2022:
-sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all'aperto;
-sono chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Capienze - (Dl 229/2021, articolo 1)
Il Dl 229/2021, all'articolo 1, riduce le capienze anche in zona bianca, d'ora in poi consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto (stadi e palazzetti) e al 35% per gli impianti al chiuso.

Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale - (Dl 221/2021, articolo 11)
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, l'articolo 11 del Dl 221/2021 incarica gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (Usmaf-Sasn) del ministero della Salute, di effettuare, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia.
In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci gi orni, ove necessario presso i «Covid Hotel» (articolo 1, commi 2 e 3, del Dl 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020) previa comunicazione alla Asl competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

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