Rassegne di Giurisprudenza

Danno differenziale: differenza strutturale e funzionale tra indennizzo Inail e risarcimento del danno civilistico

a cura della Redazione Diritto

Controversie di lavoro - Infortunio sul lavoro - Malattia professionale - Responsabilità civile del datore di lavoro - Criteri civilistici - Indennizzo INAIL - Detrazione d'ufficio
In tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al D.M. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo INAIL ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall'INAIL, anche indipendentemente dalla effettiva erogazione.
• Corte di
Cassazione, civ., sez. L, Ordinanza del 07 febbraio 2023, n. 3694

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Assegno e rendita in caso di morte rendita per infortunio sul lavoro in favore dei congiunti superstiti - Distinzione fra risarcimento del danno ed indennizzo Inail - Ricomprensione del danno da perdita della vita quale danno biologico nell'indennizzo Inail - Esclusione - Fondamento
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., ordinanza 4 novembre 2020 n. 24474

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro responsabilità del datore di lavoro - Danno civilistico da inadempimento contrattuale - Concorrenza dell'indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Danno differenziale - Nozione - Metodo di computo - Per poste omogenee - Fattispecie
In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
• Corte di Cassazione, civ., sez. L, sentenza 2 aprile 2019 n. 9112