Penale

Ischia: l'abusivismo non si combatte con il silenzio-assenso ma solo con specifici permessi amministrativi

Senza il parere favorevole della Pa il reato edilizio non viene sanato

di Giampaolo Piagnerelli

Resta sempre purtroppo attuale, anche dopo i recenti avvenimenti, il tema dell'abusivismo a Ischia. La Cassazione con la sentenza n. 48931 depositata oggi è stata chiamata a pronunciarsi su una costruzione abusiva realizzata sull'isola esprimendo il seguente principio: il silenzio assenso dell'amministrazione non può essere considerato come un implicito consenso a realizzare opere abusive in zona a vincolo paesaggistico. I Supremi giudici hanno chiarito che in base all'articolo 33 della legge 47/1985 il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Peraltro - si legge sempre nella decisione - anche secondo il successivo condono regolato dalla legge 724/1994, la formazione del silenzio assenso per gli immobili siti in aree vincolate riguarda solo la fattispecie degli ampliamenti su edifici preesistenti.

La vicenda. Nella situazione odierna, invece, si tratta di una nuova costruzione e di un successivo volume di ampliamento. Sul punto peraltro la giurisprudenza di legittimità è consolidata sul concetto che la causa di estinzione del reato paesaggistico è subordinata - in caso di opere eseguite in zona vincolata - al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la proceduta del silenzio assenso, ipotizzabile solo nelle ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata.
Sul punto vale la pena ricordare anche la sentenza n. 404/1997 della Corte costituzionale che ha escluso che il silenzio assenso valga per i provvedimenti in materia di tutela del paesaggio in linea con il principio generale stabilito dall'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990, "che vieta la formazione per silentium del provvedimento conclusivo dei procedimenti a tutela di interessi sensibili nei quali si iscrive a pieno titolo la tutela del paesaggio avente valore di rango costituzionale".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©