Civile

La figura del volontario nel Codice del Terzo Settore

L'articolo citato definisce il volontario come "una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune"; caratteristiche del suo servizio sono la spontaneità, la gratuità, l'assenza di fini di lucro

di Annunziata Candida Fusco *

Il Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) ha, tra le altre cose, ridisegnato la figura del volontario, ora tracciata nell'art. 17, che se ne occupa in via generale, riservando la disciplina di dettaglio alle norme sulle ODV - Organizzazioni di Volontariato (artt. 32 – 33) e sulle APS - Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 -36).

Premesso che non ci occuperemo in questa sede della disciplina specifica prevista per queste ultime due forme associative né di quelle figure di volontari regolamentate da leggi speciali, partiamo col dire che la principale novità che il Codice ha introdotto è la possibilità per tutti gli enti del terzo settore, non più soltanto per ODV e APS, di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività (art. 17, co. 1).

L'articolo citato definisce il volontario come " una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune "; caratteristiche del suo servizio sono la spontaneità, la gratuità, l'assenza di fini di lucro.

Tale gratuità è radicale e senza mezze misure: l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Unico limite il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono vietati rimborsi forfetari.Infine, "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontario ".Sono almeno due le considerazioni che si ricavano da quest'unica disposizione qui esaminata.

La prima: il volontario può essere associato o non associato. La natura diversa dei due ruoli sovrapponibili crea sicuramente alcune criticità, non impossibili da gestire.Il volontario-associato è colui che, oltre a versare la quota annuale e partecipare all'assemblea, decide di contribuire, con la sua opera gratuita, alla realizzazione delle attività statutarie, rinunciando a priori a qualsiasi forma di retribuzione, pure possibile per gli associati, visto l'imprescindibile divieto di cui poco sopra.

Infatti, l'art. 36 prevede per le APS la possibilità di avvalersi dell'opera retribuita dei propri associati; mentre l'art. 8, per tutti gli Enti del Terzo Settore - ETS, dispone che anche per le cariche associative possa esserci un compenso purché nei limiti quantitativi ivi previsti, al fine di evitare che si possa aggirare anche indirettamente il divieto di distribuzione di utili. L'associato che sceglie di essere volontario rinuncia a queste eventualità.

E' pur vero, però, che anche il volontario può ricoprire una carica associativa, come chiarito dalla Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020, la quale precisa che "rientra nell'attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l'oggetto sociale dell'ente, ma altresì l'attività relativa all'esercizio della titolarità di una carica sociale , in quanto strumentale all'implementazione dell'oggetto sociale dell'ente". La nota ministeriale continua spiegando che laddove il volontario dovesse ricoprire detta carica, non potrà avvalersi della facoltà, pur consentita dalla legge e prevista dallo statuto, di ricevere compenso per il ruolo ricoperto.

Qualora dovesse, sia come volontario, sia come volontario-associato investito di una carica, sostenere delle spese documentate per le quali è previsto il rimborso, quest'ultimo dovrà avvenire nelle modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17: i limiti di spesa sono predeterminati dall'ente; non è mai consentito un rimborso in forma forfetaria; la documentazione deve essere verificabile. A tal fine, il comma 4 prevede la possibilità di produrre una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del dpr 445/2000 , purché la spesa sia ricompresa tra un minimo di 10 euro giornalieri e un massimo di 150 euro mensili, previa determinazione delle tipologie di spese e attività per le quali è consentita questa modalità di rimborso.

La seconda osservazione che può compiersi a valle dell'art. 17 cit. è che laddove le due figure, quella di associato e di volontario, si sovrappongano, esse rimangono comunque soggette a regimi differenti, per cui nessuna confusione dovrà crearsi per l'ente di appartenenza. I soci sono iscritti nel libro soci e i volontari nel libro dei volontari: è obbligatorio per l'ente, infatti, iscrivere in un apposito "registro" i volontari che svolgono "attività in modo non occasionale" (art. 17, co.1).

Da qui si ricava che esistono anche volontari occasionali. Così come esistono associati che "occasionalmente" coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, ma non per questo sono volontari (art. 17, co. 6).

La distinzione tra volontari e associati consente di individuare esattamente per chi vale l'obbligo di copertura assicurativa di cui al successivo art. 18: solo i volontari vanno obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (co.1). Anche sul punto è interessante dare uno sguardo alla normativa di dettaglio.

Il Decreto ministeriale 6 ottobre 2021, emanato in attuazione del comma 3, dell'art. 18 cit., ha precisato che l'obbligo della copertura assicurativa si estende anche ai volontari cd. occasionali (art. 1, co. 2, D.M.).

Il D.M. ha fornito indicazioni indispensabili sia in materia di polizze per i volontari che di registro dei volontari.

L'art. 2 prevede la possibilità di polizze "stipulate in forma collettiva o in forma numerica": le polizze assicurative creano un unico vincolo contrattuale a copertura di tutti i soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 3, volontari non occasionali e volontari occasionali iscritti nell'apposita sezione di cui al comma 6.

Il registro dei volontari non occasionali è tenuto dall'ente secondo le modalità indicate nell'art. 3 del D.M. "Al fine di garantirne l'operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale" (co. 1).

In alternativa, il registro può essere tenuto in modalità elettronica e /o telematica, purché ne sia assicurata l'inalterabilità.

Il registro contiene i dati essenziali dei volontari: generalità/codice fiscale, residenza/domicilio, "la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro".Esso costituisce strumento essenziale di dialogo con l'assicuratore al quale l'ente comunica tempestivamente i dati e le variazioni degli stessi ai fini della operatività della copertura (art. 3, co. 5). L'ente è tenuto a conservare i documenti assicurativi per dieci anni ed è soggetto alla vigilanza e al controllo dell'Ivass (art. 4).

*a cura dell' avv. Annunziata Candida Fusco Bergamo, Partner 24 Ore Avvocati

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