Rassegne di Giurisprudenza

Diritto alla corresponsione dell'assegno sociale e requisito dello stato di bisogno effettivo del titolare

a cura della Redazione Diritto

Previdenza - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Assegno sociale ex art. 3, comma 6, l.n. n. 335/1995 - Stato di bisogno effettivo del titolare - Necessità - Sussiste.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza, 13 marzo 2023, n. 7235

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - In genere assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - Presupposti reddituali - Stato di bisogno effettivo - Necessità - Mancata riscossione dell'assegno divorzile - Irrilevanza - Ragioni.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza, 15 settembre 2021, n. 24954

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - In genere assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995 - Presupposti reddituali - Stato di bisogno effettivo - Necessità - Redditi potenziali - Mancata richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato - Irrilevanza.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.
Corte di cassazione, sezione 6 civile, ordinanza, 9 luglio 2020, n. 14513

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Assegno sociale - Conversione dell'assegno di invalidità civile per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età - Requisito reddituale - Reddito della casa di abitazione - Computo - Esclusione.
In tema di assegno sociale, attribuito a seguito della conversione dell'assegno di invalidità civile, già erogato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai fini della determinazione del requisito reddituale non si tiene conto del reddito della casa di abitazione, in quanto, da un lato, l'art. 3 della legge n. 114 del 1974, nonché il successivo art. 14 septies del d.l. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980, ne escludevano il computo per la concessione dell'assegno di invalidità civile, mentre, dall'altro, l'art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 per la determinazione dei redditi utili per il riconoscimento dell'assegno sociale non include, a propria volta, tale voce. Né assume rilievo, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553 del 1992, che comprende tra gli oneri deducibili anche la casa di abitazione, trattandosi di disposizione dettata in funzione della denuncia dei redditi a fini assistenziali e non relativa ai criteri per la determinazione effettiva del reddito da considerare per l'attribuzione del diritto.
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza, 13 agosto 2012, n. 14456