Comunitario e Internazionale

Corte Ue: violazione concorrenza, si a compensazione spese in caso di soccombenza parziale

Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-312/21

Nel caso di azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza, il diritto dell'Unione non osta a una norma nazionale secondo la quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni. Lo ha stabilito la Corte Ue con la sentenza nella causa C-312/21, aggiungendo che in sede di valutazione della possibilità, per il giudice nazionale, di procedere alla stima del danno causato da una tale violazione non viene presa in considerazione l'asimmetria informativa tra le parti.

Nel 2016 la Commissione ha adottato una decisione con la quale ha accertato che quindici produttori di autocarri avevano partecipato a un cartello sui prezzi nello Spazio economico europeo (SEE). Qualche anno dopo due imprese spagnole hanno proposto dinanzi al Tribunale di commercio n. 3 di Valencia (Spagna) un'azione per risarcimento, sostenendo di aver subito, a causa del comportamento illecito di tale società, danni consistenti in un sovrapprezzo dei veicoli acquistati e hanno depositato una perizia al fine di dimostrare tale sovrapprezzo. La società produttrice, dal canto suo, ha prodotto la propria perizia.

Con la sua odierna sentenza, la Corte dichiara che, per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno relative alla direttiva 2014/104, il diritto dell'Unione non osta a una norma di procedura civile nazionale in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo.

Secondo la Corte, infatti, in caso di soccombenza parziale della parte che ha subito il danno, è ragionevole che quest'ultima debba sopportare le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia ad essa imputabile, ad esempio in ragione di richieste eccessive oppure della sua condotta processuale.

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