Civile

Solo l'indicazione Igp garantisce l'autenticità allo speck dell'Alto adige

La Cassazione non ha ritenuto sufficnete la mera dicitura sul prodotto di «Bauemspeck»

di Giampaolo Piagnerelli

Lo speck dell'Alto Adige deve essere rigorosamente contraddistinto dalla sigla Igp. Questo per garantire la riconoscibilità del prodotto dai consumatori e valorizzare al tempo stesso la zona di produzione. Secondo l'ordinanza della Cassazione n. 21963/2022, la denominazione Speck dell'Alto Adige ovvero Sudtirolen Speck (lingua tedesca) non può essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta». Di conseguenza, per i giudici di legittimità tutto lo speck con denominazione «Alto Adige Speck» richiede quindi l'obbligatoria apposizione dell'etichettatura Igp.

I Supremi giudici in questo modo hanno dato ragione al ministero delle Politiche agricole nei confronti dell'Ineq (Istituto nord est qualità) per inadeguatezza nello svolgimento dei controlli sulla denominazione geografica dello «Speck Alto Adige» presso talune aziende produttrici, lacune consistenti nell'aver dato il consenso alla dicitura sul prodotto di «Bauemspeck», omettendo di riportare tutte le indicazioni/diciture obbligatorie per il prodotto e, in particolare, di apporre l'etichetta con marchio Igp.

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