Civile

Censurato notaio in ritardo sulle proprie tasse

di Patrizia Maciocchi

Non è irragionevole sanzionare il notaio che non paga imposte e contributi previdenziali nella sua vita privata.

Per la Cassazione (sentenza 28183) il professionista merita la censura, decisa dal consiglio dell’Ordine, per un comportamento che, pur essendo estraneo alla sua attività, è « anomalo per un pubblico ufficiale che ha il compito di riscuotere le imposte indirette».

Senza successo il ricorrente sottolinea come la stessa Suprema corte (sentenza 4206/2016) abbia affermato la violazione dell’articolo 147 comma 1, lettera a) della legge notarile, sul prestigio e il decoro della categoria, solo nel caso di ritardato versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti ricevuti dal notaio nell’esercizio delle proprie funzioni. Mentre ora la censura riguardava ritardi nel pagamento di imposte e contributi personali.

Per la difesa del professionista, si trattava di un disvalore sociale attenuato. Come dimostrato dagli interventi dello stesso legislatore che, con il Dlgs 74/2000, ha previsto soglie di punibilità per il mancato pagamenti dei tributi, mentre con il Dlgs 8/2016 le ha contemplate per i contributi previdenziali. Nello stesso senso è andata anche l’adozione di norme per il ravvedimento, in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, da ultimo con il Dl 119/2018 in relazione ai debiti dal 2000 al 2018. E questo proprio per il diffuso e mancato rispetto delle scadenze fiscali e previdenziali imposte ai contribuenti.

Mancava poi, ad avviso del ricorrente, l’elemento del vulnus arrecato al prestigio della classe notarile, perché i fatti addebitati erano appunto privati e dunque non noti all’interno della categoria. Li conoscevano solo l’agenzia delle Entrate e la Conservatoria. Diverso il parere della Cassazione. Pagare le tasse - sottolineano i giudici - è un dovere primario di ogni cittadino. Come lo è per il datore di lavoro adempiere al versamento dei contributi previdenziali «obblighi che si connotano di maggiore disvalore sociale se riferibili ad un pubblico ufficiale».

La lesione all’onore e alla reputazione dei notai, che svolgono una funzione essenziale nell’economia e negli scambi, c’è anche se l’azione è stata commessa nella vita privata. Circostanza che è comunque stata considerata nel decidere per la sola censura. Né è rilevante che il legislatore abbia previsto, a fini penali, soglie di non punibilità per l’omesso pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali. Perché i beni giuridici protetti dall’illecito disciplinare e dall’illecito penale, sono diversi.

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