Famiglia

Affido minori, alle S.U. la residenza abituale nei casi internazionali

Il rinvio con l’ordinanza interlocutoria n. 161 depositata oggi dalla Prima sezione civile

di Francesco Machina Grifeo

In materia di affido dei minori, come si individua la giurisdizione tra più Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja sulla responsabilità genitoriale laddove venga in rilievo il criterio della dimora abituale? È il quesito che la Prima sezione civile, ordinanza interlocutoria n. 161 depositata oggi, rivolge alle Sezioni unite della Cassazione.

 Il caso sottoposto alla Corte era quello di una coppia dove il padre era italiano e la madre russa. Dopo la fine della convivenza, la genitrice era rientrata in patria dove aveva ottenuto un provvedimento di affidamento dei figli. Una volta tornata in Italia però il tribunale aveva deliberato per l’affido dei minori al padre, disponendo anche che la frequentazione della madre avvenisse in un ambiente controllato.

Proposto ricorso, la Corte ha rinviato la questione alle S.U. chiedendo di stabilire: a) se per la Convenzione dell'Aja del 1996 (art. 5 sulla competenza), la "residenza abituale" ritenuta dal giudice di uno degli Stati aderenti che per primo è stato adito per pronunciare sull'affido del minore, nella specie il Tribunale della Federazione Russa in territorio russo, è accertamento che osta a che il giudice di altro Stato contraente, nella specie il giudice italiano, successivamente compulsato dalle parti, possa esercitare la propria giurisdizione, accertando, in ragione di differenti presupposti fattuali, la "residenza abituale" in territorio italiano del medesimo minore; b) se la definizione della quaestio facti, in cui è destinata a tradursi la nozione di "residenza abituale" del minore, rientri anche il fattore tempo che, nella sua diacronica declinazione, ammetta, con il conseguente diverso atteggiarsi della richiamata nozione, l'esistenza di una competenza giurisdizionale di più Stati contraenti ex art. 5 della Convenzione dell'Aja del 1996.

E ancora: c) se, pertanto, i fatti di "residenza abituale" possano connotarsi in modo distinto tra giudici di più Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1996, anche definendo parentesi di sospensione e nuova attualizzazione di una originaria "residenza abituale", senza che tanto realizzi sovrapposizioni e futuri conflitti là dove appaiano rimaste inosservate, nell'applicazione, dal giudice successivamente adito, le norme di prevenzione (vd. art. 13, comma 1, Convenzione dell'Aja del 1996 sul dovere di astensione del giudice dello Stato richiesto di decidere su misure di protezione del minore a fronte della pendenza del procedimento presso un giudice di altro Stato aderente).

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