Civile

Mediazione, non vale la procura speciale senza poteri sostanziali

Il legale non può autenticare il documento anche se il rappresentante è lui

di Valentina Maglione e Fabrizio Plagenza

Perché la procura speciale rilasciata dalla parte a chi la rappresenta in mediazione sia idonea non basta che nella formula sia citato il procedimento di mediazione, ma occorre specificare i poteri sostanziali attribuiti al delegato. Inoltre, la procura speciale non può essere autenticata dal difensore. Lo ha chiarito la Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza 1262 del 21 marzo 2023 (presidente Magliulo, relatore Marinaro), ha anche precisato che, in caso di mediazione disposta dal giudice, la procedura di mediazione deve riguardare tutte le domande e che, quando una parte ha presentato appello principale e l’altra appello incidentale, è onere di entrambe ampliare l’oggetto della mediazione.

Nel caso esaminato, relativo alla compravendita di due immobili, i giudici hanno disposto con ordinanza la mediazione e fissato la successiva udienza di rinvio. Alla procedura, avviata e conclusa (con esito negativo) nei tempi, hanno partecipato un avvocato, delegato dalla parte istante, e la parte invitata, con il suo legale. Ma la «procura speciale» rilasciata dalla parte istante non convince la Corte: lo stile e il contenuto – scrivono i giudici – sono tipici di una procura speciale alle liti in quanto manca il conferimento al rappresentante dei poteri di disporre dei diritti sostanziali necessari alla composizione della controversia.

La Corte d’appello, richiamando le indicazioni della Cassazione, ricorda che è prevista la partecipazione personale delle parti alla mediazione perché il suo successo è riposto proprio nel contatto diretto tra le parti e il mediatore. Tuttavia, la partecipazione è delegabile, ma occorre «una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali». Se la parte sceglie di farsi rappresentare dal difensore, la procura speciale non può essere autenticata dallo stesso legale. Una direzione confermata anche dalla riforma contenuta nel decreto legislativo 149/2022.

La Corte d’appello dichiara quindi l’improcedibilità delle domande in quanto la parte istante non ha partecipato al primo incontro di mediazione, né personalmente, né tramite un delegato con idonea procura. Né avrebbe rilievo una ipotetica «ratifica» depositata presso l’organismo: sarebbe tardiva e inidonea, perché la valutazione sulla corretta partecipazione va fatta considerando ciò che è avvenuto durante la procedura e che risulta dal verbale.

Non sana la situazione neanche il fatto che la mediazione si chiuda con esito negativo: la procura idonea occorre già per partecipare al primo incontro. Né è possibile sanare l’improcedibilità disponendo una nuova mediazione, dato che la verifica sulla condizione di procedibilità va fatta all’udienza di rinvio.

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