Penale

Camere penali: «Ma quella di Fanpage è una attività lecita?»

Per l'Osservatorio dell'Ucpi siamo davanti ad una "nuova una nuova pericolosa frontiera del processo mediatico"

Dura presa di posizione dell'Osservatorio delle Camere penali sul "metodo" di inchiesta utilizzato dalla testata online Fanpage.it nel recentissimo scoop su di un partito politico. Il filmato, ricorda la nota, è stato girato con una telecamera nascosta da un giornalista che per tre anni si è finto un uomo d'affari a cui interessava finanziare un partito. A seguito della riprese, la magistratura ha aperto in tempi di rercord un fascicolo di indagine con l'ipotesi di finanziamento illecito ai partiti, riciclaggio e apologia di fascismo.

Ebbene i penalisti si chiedono retoricamente se questa sia una nuova forma di "giornalismo d'inchiesta" e ricordano che proprio in questi giorni il Parlamento sta approvando la direttiva Ue sulla "presunzione d'innocenza".

"In questo caso – si legge - non si assiste più alla ‘ricerca' di informazioni correlate alla vicenda sottostante un'indagine giudiziaria in corso o alle solite, impunite violazioni del segreto istruttorio. Questa volta siamo al cospetto di un reporter che, dissimulando il proprio status personale, stimola proposizioni e comportamenti penalmente rilevanti, sino a determinare il momento genetico della notitia criminis, all'esito della pubblicazione del reportage". Il percorso informativo subisce così una "drammatica inversione ad U nel suo ‘fisiologico' sviluppo informando il cittadino con la notizia di un fatto innescato e non con l'approfondimento di un fatto già accaduto".

"Questo non è giornalismo di inchiesta così come lo si vuol definire. È piuttosto il frutto di una vera e propria attività investigativa, sottratta a qualunque forma di controllo dell'Autorità Giudiziaria ed alle regole che presidiano la genesi e lo sviluppo delle vicende processuali".

Secondo l'Osservatorio va dunque accertato se si tratti di una attività lecita considerata la possibile violazione di una serie di precetti: art. 494 c.p. (sostituzione di persona); 167 Codice Privacy (diffusione delle conversazioni), art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) art. 617-septies c.p. (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente). È vero, affermano, che c'è la scriminante del diritto di cronaca ma spetta al giudice valutare nel merito il bilanciamento tra gli interessi in gioco.Il rischio, tuttavia, proseguono gli avvocati, è che il "giornalismo d'inchiesta" si sostituirà alla magistratura inquirente, "con l'unico impellente target di raggiungere lo scoop, senza trovare alcun freno inibitore, neppure le sanzioni penali". "Oggi è successo ad un partito politico, domani potrà accadere ad altri schieramenti, ed ancor peggio, a qualsiasi cittadino, al di là della personale visibilità o notorietà".

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