Civile

Software con funzioni simili o uguali a uno concorrente, non c'è illecito se il codice sorgente è nuovo e originale

Non costituisce illecito la creazione di un software realizzato a partire dal codice sorgente di un concorrente che sia "sostanzialmente simile nella sua forma espressiva", ma nuovo originale e non sovrapponibile a quello originario.

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di Francesco Rampone, Sara Donati*

Con una recente sentenza ( Cassazione Civile. Sez. I,  n. 20250 del 15/07/2021 ) la Corte di Cassazione ha statuito i criteri in base ai quali è possibile affermare che la realizzazione di un software avente funzionalità simili o uguali a quelle di un concorrente non costituisce un illecito.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Roma (Sentenza n. 6184/2015, depositata il 09/11/2015) aveva rigettato il ricorso di una società che in primo grado si era vista rifiutare la domanda di risarcimento dei danni in quanto la controparte aveva realizzato un software per soddisfare le stesse esigenze funzionali di quello dell'appellante.

A seguito di tale pronuncia, la ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado lamentando che nei due gradi di giudizio precedenti non era stato dato il giusto peso al fatto che il codice sorgente del software era stato copiato.

La linea della Corte d'Appello veniva confermata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale non costituisce illecito la creazione di un software realizzato a partire dal codice sorgente di un concorrente che sia "sostanzialmente simile nella sua forma espressiva" a quest'ultimo.

In conclusione, è pacifico ritenere che, sebbene un software abbia funzioni simili o uguali ad un altro, non integra la fattispecie dell'illecito se il codice sorgente è nuovo, originale e non sovrapponibile a quello originario.

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*A cura di Francesco Rampone, Of Counsel, La Scala Società Tra Avvocati e Sara Donati, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

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