Famiglia

Assegno di divorzio, se l'ex coniuge è malato prevale la disparità patrimoniale

Per la Cassazione, sentenza n. 26672 depositata oggi, in un simile caso è possibile privilegiare alcuni dei parametri di legge rispetto ad altri

di Francesco Machina Grifeo

Nella definizione del quantum dell'assegno di mantenimento, il giudice - motivandolo adeguatamente sulla base delle condizioni di fatto - può conferire maggior rilievo ad uno dei parametri previsti dall'art. 5, co- 6, della legge sul divorzio (L. n. 898 del 1970), trascurandone altri. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 26672 depositata oggi, privilegiando, nel caso concreto, la disparità patrimoniale tenuto conto che la moglie affetta già in costanza di matrimonio da grave malattia (infiammazione demielinizzante) percepiva una modesta pensione.

La Prima sezione civile ha così respinto il ricorso dell'ex marito - che con un "decoroso reddito documentato in € 101.346,00 lordi annui"- che era stato condannato al pagamento di un assegno in favore della ex moglie di 1.300,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente.

Per la Suprema corte infatti "nel quantificare l'assegno di divorzio, il giudice non è tenuto prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della L. n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità". E nel caso specifico, prosegue la decisione, è evidente che il giudice di merito "ha tenuto conto di tutti i parametri menzionati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, attribuendo motivatamente rilievo ad alcuni e non ad altri".

La sentenza impugnata infatti dopo aver ricordato che le parti sono state sposate per 11 anni, ha affermato che la donna era afflitta da tempo da una malattia "con un decorso nel tempo caratterizzato da ricadute che hanno compromesso i sistemi neurologici motori, cerebrali, sensitivi e sfinterici", con la conseguenza che "i parametri collegati all'apporto di contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale o comune si presentano irrilevanti".

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