Penale

Se il noleggiatore predispone su spiaggia libera aste di ombrelloni e lettini chiusi scatta l'occupazione abusiva

Non affidare direttamente al cliente il posizionamento delle strutture balneari ostacola la fruizione pubblica dell'arenile

di Paola Rossi

Posizionare sulla spiaggia libera aste da ombrelloni e lettini, offerti a noleggio, costituisce occupazione abusiva del demanio marittimo. A nulla vale la circostanza della loro rimozione a fine giornata. La Cassazione ha perciò confermato, con la sentenza n. 11613/2022, la legittimità della condanna per il reato contravvenzionale previsto dall'articolo 1161 del Codice della navigazione nei confronti del noleggiatore delle attrezzature balneari che, in assenza della clientela, occupava in maniera "preventiva" l'arenile sottraendolo alla fruizione di coloro che non rivestivano la qualità di clienti.

Infatti, per il noleggiatore, regolarmente autorizzzato allo svolgimento della specifica attività economica, la consumazione della contravvenzione coincideva con l'installazione sulla spiaggia delle attrezzature non effettuata direttamente dal cliente. La difesa aveva in effetti affermato che il posizionamento sull'arenile dei beni noleggiati fosse affidato direttamente ai clienti dopo averglieli consegnati. Ma la circostanza - che avrebbe escluso il reato - era smentita dal rinvenimento sulla spiaggia libera delle aste (per quanto prive dell'ombrellone) e dei lettini o delle sedie a sdraio (per quanto non aperti). Condotta sufficiente a integrare il reato di occupazione abusiva dell'area demaniale marittima.

Invece, la Cassazione accoglie il motivo del ricorrente contro la misura ablatoria della confisca disposta de plano dal dispositivo della sentenza, che nella parte della motivazione nulla diceva sui presupposti per l'applicazione. Le motivazioni della sentenza si erano infatti fermate a dichiarare la legittimità del sequestro preventivo di tutte la attrezzature gestite dal ricorrente ai fini del loro noleggio. Ma dice la Cassazione che essendo la confisca, in tale ipotesi, facoltativa il giudice non può omettere la motivazione per la quale la dispone.

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