Alla morte del coniuge il giudizio di revisione dell'assegno di divorzio può essere proseguito dagli eredi
di Mario Finocchiaro
Il principio è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione

Nel caso di procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Iegge n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, subentrando altresì essi nell'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell...