Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (ii) mediazione demandata dal giudice e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria e natura del termine assegnato dal giudice; (iv) arbitrato e giudizio d'impugnazione di delibere societarie; (v) mediazione obbligatoria e regime della prescrizione e della decadenza; (vi) arbitrato rituale ed irrituale e criteri di individuazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Torino, sezione I civile, sentenza 9 novembre 2021 n. 1199
La pronuncia, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio a composizione di un contrasto giurisprudenziale, riafferma che l'onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, la quale, in caso di inottemperanza all'ordine giudiziale, sconta la sanzione della improcedibilità della domanda azionata in via monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 11 novembre 2021 n. 2853
La decisione afferma che, in tema di mediazione obbligatoria "ope iudicis", l'inottemperanza all'ordine del giudice di esperire il procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 determina, in difetto di una causa giustificativa, l'improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 16 novembre 2021, n. 1438
La sentenza, resa in tema di mediazione obbligatoria, pur aderendo all'orientamento favorevole a ritenere ordinatorio il termine assegnato dal giudice per introdurre il procedimento conciliativo, specifica che, pena il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda, il ritardo nel deposito dell'istanza in cui incorre parte onerata non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esperimento del tentativo di mediazione.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Ancona, sezione civile, sentenza 7 dicembre 2021 n. 1591
La decisione ribadisce che attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c. soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Taranto, sezione civile, sentenza 10 dicembre 2021 n. 2877
La decisione, resa in un giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, riafferma che l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre parti.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 21 dicembre 2021 n. 995
La pronuncia aderisce all'indirizzo incline a ritenere che ricorre l'arbitrato rituale quando deve ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e l'arbitrato irrituale quando invece le stesse abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte onerata – Creditore opposto – Omesso esperimento del tentativo – Improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo – Fattispecie relativa a controversia in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; Dlgs 28/2010, articoli 4 e 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta che sono state decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio a risoluzione della preesistente incertezza interpretativa e con consapevole revirement rispetto al precedente orientamento, oltre a ragioni di ordine testuale evincibili dagli artt. 4, comma 2 e 5, comma 1-bis e 6, appare maggiormente coerente, sotto un profilo sistematico, ove si ponga mente alle conseguenze della mancata instaurazione della mediazione. Infatti, qualora si dovesse prospettare l'esistenza di un onere dell'opponente, la conseguenza della sua inerzia comporterebbe l'improcedibilità della opposizione, con irrevocabilità del decreto ingiuntivo, mentre, contrariamente, ritenendo e considerando l'onere a carico del creditore opposto, la sua inerzia determinerà l'improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirà di riproporre la domanda: l'effetto con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – in linea con quello che si produce nel giudizio ordinario – è quindi di natura esclusivamente processuale, impregiudicato il diritto sostanziale azionabile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di rate relative ad un contratto di finanziamento, il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo addotto dall'appellante secondo cui, spettando alla parte opponente l'onere di esperire il procedimento conciliativo, il suo mancato esperimento avrebbe reso improcedibile il giudizio di opposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Torino, òsezione I civile, sentenza 9 novembre 2021 n. 1199 – Presidente Silva; Relatore Macagno

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Condizione di procedibilità – Inottemperanza all'ordine del giudice di esperire il procedimento – Improcedibilità. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria "ope iudicis", l'inottemperanza all'ordine del giudice di esperire il procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 determina l'improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in ambito bancario, il giudice adito, rilevato che il procedimento di mediazione, così come disposto con ordinanza, non era stato avviato né da parte attrice era stato addotto alcun valido motivo giustificativo, ha concluso per l'improcedibilità del giudizio con condanna alla refusione delle spese di lite in favore di controparte).
Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 11 novembre 2021 n. 2853 – Giudice Ferreri

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Esclusione – Ritardo di parte onerata nella presentazione dell'istanza tale da pregiudicare l'effettivo esperimento del tentativo obbligatorio – Avveramento condizione di procedibilità – Esclusione – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 ha carattere ordinatorio che non contrasta in alcun modo con la "ratio legis" né risulta preclusivo della finalità della disciplina, ovvero quella di favorire la soluzione stragiudiziale della controversia. Dalla natura ordinatoria del termine "de quo" non discende tuttavia "sic et simpliciter" la realizzazione della condizione di procedibilità in tutti i casi di ritardo, anche i più gravi, quale ad esempio, quello che può concretizzarsi in caso di deposito di domanda di mediazione in prossimità dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio e conseguente fissazione di incontro tra le parti in data successiva all'udienza stessa, risultando in tale ipotesi elusa la finalità normativa e quindi venuta meno la condizione di procedibilità dal legislatore. In altri termini, elemento dirimente, ai fini dell'accertamento della realizzazione della condizione di procedibilità, risulta essere l'attivazione in tempo utile della procedura di mediazione, affinché siano garantiti sia l'effettivo esperimento della procedura sia la prosecuzione del giudizio, risultando viceversa l'omessa o gravemente ritardata attivazione causa di improcedibilità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, disattendendo l'eccezione preliminare di improcedibilità del giudizio sollevata da parte attrice/opponente, ha ritenuto ottemperata la condizione di procedibilità ad opera di parte convenuta opposta, in quanto l'instaurazione della procedura di mediazione, pur ritardata, era stata comunque effettuata in tempo utile cosicché il mancato concreto esperimento della stessa era riconducibile unicamente alla volontà di parte attrice/opponente).
Tribunale di Pavia, sezione III civile, sentenza 16 novembre 2021 n. 1438 – Giudice Cameli

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Società – Controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari – Compromettibilità in arbitri – Limiti – Diritti indisponibili – Individuazione. (Cc, articoli 2377 e 2379; Cpc, articoli 806, 808 e 808-ter)
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ. soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice dovendosi l'area dei diritti indisponibili ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (Nel caso di specie, accogliendo l'eccezione di arbitrato sollevata dalla società convenuta a motivo di una clausola inserita nel suo statuto dal tenore ampio e generico – "[…] qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto sarà devoluta ad un collegio arbitrale […]" – il giudice adito ha ritenuto che la cognizione della controversia fosse devoluta alla competenza arbitrale, con conseguente declaratoria d'incompetenza; nella fattispecie litigiosa, infatti, la delibera impugnata aveva ad oggetto la ratifica del consuntivo e del preventivo di spesa, ossia la ripartizione interna delle spese di funzionamento di un Centro Commerciale tra i consorziati, con semplici ricadute patrimoniali da collocarsi con evidenza nell'area della disponibilità dei diritti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27736; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 giugno 2013, n. 16265).
Tribunale di Ancona, sezione civile, sentenza 7 dicembre 2021 n. 1591 – Presidente Filippello ; Relatore Pompetti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Interruzione decadenza e prescrizione – Deposito istanza – Idoneità – Esclusione – Comunicazione istanza alle controparti – Necessità – Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l'istanza di mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell'art. 8, comma 1 del citato D.Lgs. n. 28/2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito, accogliendo l'eccezione di tardività per violazione dell'art. 1137 cod. civ. sollevata dal Condominio convenuto, ha dichiarato inammissibile la domanda attorea in quanto proposta oltre il termine perentorio di decadenza stabilito dalla legge: nella circostanza, infatti, il termine decadenziale non era stato tempestivamente interrotto a motivo dell'invalidità della comunicazione dell'avviso di convocazione in mediazione effettuata da parte attrice presso l'indirizzo dello stabile condominiale, nel quale non erano tuttavia presenti locali destinati allo svolgimento dell'attività di gestione delle cose e dei servizi comuni, anziché presso l'amministratore).
Tribunale di Taranto, sezione civile, sentenza 10 dicembre 2021 n. 2877 – Giudice Vladimiro

Procedimento civile – Arbitrato – Rituale – Irrituale – Distinzione – Accertamento – Volontà delle parti – Regole di ermeneutica contrattuale – Applicabilità – Elementi testuali significativi e rilevanti – Individuazione. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 807, 808 e 808-ter)
Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo l'arbitrato rituale quando debba ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e, ricorrendo invece un arbitrato irrituale quando debba ritenersi che abbiano inteso demandare ad essi la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi, dovendosi optare, nel caso in cui residuino dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale, introducendo una deroga alla competenza del giudice ordinario, deve ritenersi abbia natura eccezionale. In particolare, ai fini della determinazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono significativi e rilevanti gli elementi testuali che depongono nel senso della giurisdizionalità dell'attività demandata all'arbitro, i quali si rinvengono nelle espressioni terminologiche congruenti all'esercizio del "giudicare", e al risultato di un "giudizio", in ordine ad una "controversia", non potendo essere decisivi, nel senso della esclusione della natura rituale dell'arbitrato, né il conferimento agli arbitri del compito di decidere secondo equità ovvero in veste di amichevoli compositori, né la preventiva qualificazione della decisione arbitrale come inappellabile, né la previsione di esonero degli arbitri da formalità di procedura (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una società cooperativa ed un consorzio per il pagamento di somme pretese per l'esecuzione di lavori assegnati da quest'ultimo, il giudice adito, ritenuta fondata l'eccezione sollevata dal consorzio per la presenza nello statuto di una clausola compromissoria da interpretarsi, in assenza di qualunque altra indicazione proveniente dalle parti o dagli atti di causa, per arbitrato rituale, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale ivi previsto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 4 aprile 2002, n. 4841; Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 aprile 2001, n. 5527; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 giugno 2000, n. 8788; Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° febbraio 1999, n. 833).
Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 21 dicembre 2021 n. 995 – Giudice Russo

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