Penale

Più soluzioni stragiudiziali e alti livelli di professionalità: così cambia la difesa penale

Aumenterà il ricorso a riti alternativi, messa alla prova e tenuità del fatto

di Guido Camera

Meno dibattimento, compensato da maggiori soluzioni stragiudiziali. Atti di appello più “specifici” per evitare l’inammissibilità. E guardia alta sulle proroghe dei termini di improcedibilità, per azionare i ricorsi in Cassazione. È lungo queste direttrici che la riforma del processo penale è destinata a modificare l’approccio alle strategie difensive.

La legge (134/2021, in vigore dal 19 ottobre) deve ancora essere attuata (i gruppi di lavoro incaricati di mettere a punto le proposte per i decreti legislativi sono stati nominati a fine ottobre) ma è già possibile individuare quelli che saranno i principali effetti della riforma.

Le alternative al dibattimento

Un numero crescente di procedimenti, negli obiettivi della legge delega, dovrebbe concludersi con un rito alternativo, o uno dei nuovi meccanismi premiali in materia di giustizia riparativa. Si tratta di modifiche rilevanti per la funzione difensiva, visto che puntano a evitare il processo grazie a percorsi di mediazione penale tra reo e vittima.

Le disposizioni sulla giustizia riparativa, in ottica deflattiva, hanno potenzialità maggiori rispetto ai riti alternativi, che - per quanto incentivati nella riforma - comportano comunque l’alea processuale, in caso di giudizio abbreviato, o l’applicazione di una pena, nel patteggiamento.

Al contrario, l’esito positivo dei programmi di giustizia riparativa - attivabili in ogni stato e grado del procedimento, anche dal pubblico ministero - potrà portare al proscioglimento preprocessuale, incardinandosi negli istituti della messa alla prova e della non punibilità per lieve entità del fatto, ulteriormente ampliati e rafforzati dalla riforma.

Quanto allla messa alla prova, la legge delega ne prevede l’estensione ai delitti puniti con pena non superiore a sei anni, quando oggi il tetto è quattro anni; un numero rilevante di reati sarà perciò estinguibile con la messa alla prova, la cui condizione di accesso per l’imputato sarà che voglia prestarsi ai nuovi percorsi risocializzanti e riparatori, gestiti da un mediatore esperto iscritto in appositi albi.

L’estinzione del reato per particolare tenuità del fatto, che oggi riguarda i reati con pena non superiore a cinque anni, sarà ampliata: verrà meno il tetto massimo, e ci sarà solo quello minimo della pena non superiore a due anni. Il giudice dovrà «dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità», cioè il buon esito del programma di giustizia riparativa.

Nello scenario della giustizia riparativa, il ruolo del difensore è più di natura sociale, che tecnico e processuale: se si considera che il nuovo istituto impatterà massivamente sul rito monocratico, cioè quello più impegnativo per la classe forense, visto che tratta il maggior numero dei processi, il cambio di mentalità e prospettive professionali appare obbligato.

Le fasi del processo

Allo stesso tempo, alcune importanti fasi del procedimento saranno caratterizzate da un maggior grado di tecnicità, che imporrà un innalzamento della professionalità e dell’esperienza specifica nel settore penale. Basta pensare che verrà introdotta una causa di inammissibilità per l’appello «per mancanza di specificità dei motivi». È il principio espresso dalla sentenza 8825/2016 dalle Sezioni unite della Cassazione, per cui l’atto di appello deve consistere in una critica «specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata», che serve «sia a circoscrivere l’ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie, limitate e preziose, e la realizzazione del principio della ragionevole durata del processo».

Le stesse considerazioni valgono per le novità in materia di indagini preliminari, controllo della legittimità delle perquisizioni non seguite da sequestro, e improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. In tutti questi casi, il difensore dovrà prestare una grande attenzione alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sui cui l’atto invasivo, o le proroghe dei termini, si fondano, attivando le impugnazioni appositamente previste, che attribuiscono un ruolo essenziale alla Cassazione, il cui accesso richiede alti standard di professionalità nella stesura degli atti.

LE NOVITA’ IN ARRIVO

1 - Riti alternativi
La riforma del processo penale (legge 134/2021) introduce incentivi all’uso dei riti alternativi: nel patteggiamento l’accordo tra imputato e Pm si potrà estendere alla confisca facoltativa

2 - Messa alla prova
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sarà estesa a reati puniti nel massimo con 6 anni di detenzione e che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell’autore

3 - Giustizia riparativa
Sarà introdotta una disciplina organica della giustizia riparativa, con l’obiettivo di riparare i danni subiti dalle vittime del reato. L’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa sarà valutato nel procedimento

4 - Appello
Sarà introdotta l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi se l’atto non enuncia in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato

5 - Indagini preliminari
Sono previsti nuovi termini di durata per lo svolgimento delle indagini preliminari, in relazione alla gravità dei reati

6 - Improcedibilità
A regime il giudizio d’appello dovrà concludersi entro due anni e quello di Cassazione entro un anno, altrimenti scatta l’improcedibilità dell’azione penale. I termini possono essere prorogati dal giudice a determinate condizioni. Contro l’ordinanza che dispone la proroga è possibile ricorrere in Cassazione

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