Immobili

No alla agevolazione Ici per il fondo condotto in affitto dal figlio del coltivatore diretto

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17742 depositata oggi, respingendo il ricorso del papà proprietario

di Francesco Machina Grifeo

Perché un fondo possa beneficiare delle agevolazioni fiscali Ici, utilizzando per la determinazione della base imponibile i criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, è necessaria (articolo 2, lettera b), del Dlgs n. 504 del 1992) oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta da parte del contribuente, sicché l'agevolazione non compete al proprietario, pur iscritto negli elenchi dei coltivatori diretti, che non conduca direttamente i terreni per averli concessi in affitto al figlio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17742 depositata oggi, respingendo il ricorso del proprietario.

Non può del resto condividersi, prosegue la decisione, neppure la tesi secondo cui il possesso (di cui all'articolo 2, lettera b, del Dlgs n. 504 del 1992), "non va inteso in senso civilistico e può, pertanto, comprendere anche la mera detenzione, derivante dal contratto di affitto, atteso che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del Dlgs n. 504 del 1992, il presupposto dell'imposta è il possesso e i soggetti passivi, avvantaggiati dall'agevolazione, sono il proprietario o possessore, per cui la detenzione dell'affittuario, coltivatore diretto, è del tutto irrilevante ai fini del tributo in esame ed in particolare dell'art. 2, lett. b".

Inoltre, aggiunge la Corte, il ricorrente si era a cancellato dall'elenco degli imprenditori agricoli, per pre-pensionamento, fin dal 2003, e il trattamento agevolato "spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti".

Infine, ai fini del trattamento esonerativo, conclude la Corte, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui solo l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) non è soggetto all'imposta. Negli altri casi va prima effettuata la variazione catastale.

Dunque, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

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