Civile

Diffamazione esclusa per il post che invita a non donare il 5 x mille a Onlus non virtuose

Tribunale di Milano - Sezione I civile - Sentenza 11 gennaio 2022 n. 94

di Andrea Alberto Moramarco

La diffusione su internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all'onore e alla reputazione: la verità obiettiva delle informazioni, la continenza delle espressioni usate e la pertinenza, ovvero l'interesse pubblico alla informazione. La presenza di questi requisiti, pertanto, rende non configurabile la diffamazione. Questo è quanto afferma il Tribunale di Milano nella sentenza n. 94/2022.

Il caso
La vicenda trae origine da alcuni post pubblicati su un social network, su un blog e sul sito online di una agenzia giornalistica nei quali il Partito animalista europeo criticava l'operato di alcune Onlus e associazioni a tutela degli animali. In particolare, nei vari post si invitava la gente a non "donare contributi e il 5 x mille" a quelle Onlus "non virtuose che non rispettano i suggerimenti delle best practises, costituiti dal 20% per la gestione dell'associazione e raccolta fondi e 80% per la social mission", nonché si indicavano i fatti e comportamenti immorali o penalmente rilevanti a danno degli animali commessi da esponenti di una serie di associazioni. Una di queste riteneva che tali commenti avessero natura diffamatoria, in quanto riportavano fatti non veritieri e diretti a screditare l'operato dell'associazione.

La decisione
La controversia giungeva così in Tribunale, dove il giudice esclude la diffamazione aggravata - astrattamente ipotizzabile - per via della configurabilità delle esimenti del diritto di cronaca e di critica.
Quanto al diritto di cronaca, dalle risultanze processuali emerge il rispetto della verità dei fatti narrati, in quanto i vari articoli facevano riferimento a vicende di cronaca giudiziaria, per giunta raccontati in modo aderente agli atti di procedimenti penali corrispondenti. Per i fatti esposti nei post, inoltre, si ravvisa il requisito della pertinenza, «data la rilevanza pubblica delle notizie» e il limite della continenza, in quanto i commenti «non trascendono in attacchi personali gratuiti e diretti a colpire l'altrui reputazione e dignità morale».
Quanto al diritto di critica, per il Tribunale nell'ambito del legittimo esercizio di tale diritto vanno sussunti, nello specifico, gli inviti ai contribuenti a non destinare il 5 x mille alle associazioni non virtuose. Ebbene, spiega il giudice, la critica che risponde ai requisiti della verità, pertinenza e continenza - che non integra la diffamazione - consiste nella «manifestazione di giudizi ed opinioni di carattere soggettivo, che, come tali, non si prestano ad un sindacato in termini di verità oggettiva», ovvero delle opinioni espresse «anche in termini graffianti e con un linguaggio colorito e pungente», purché vi sia l'interesse «dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica ma dell'interpretazione di quel fatto».
Ebbene, nel caso di specie, secondo il Tribunale, verità, continenza e pertinenza sussistono, in quanto si tratta di opinioni espresse da un movimento politico «che ha come precipuo scopo la tutela degli animali», in relazione a fatti specifici e contestualizzati «attribuiti alle singole associazioni ed enti e non esposti in modo indistinto, senza quindi il ricorso a mere insinuazioni o suggestioni, né all'uso di toni allusivi e decettivi».

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