Civile

Il professionista risarcisce i costi dell'opera sbagliata e del suo smantellamento e non quelli necessari ab initio

La liquidazione del giudice che viola i criteri di legge per inquadrare il danno risarcibile è impugnabile per cassazione

di Paola Rossi

Il risarcimento da parte del professionista che sbaglia la progettazione e la costruzione dell'opera commissionata da rifare ex novo è limitato ai costi sostenuti dal committente per la sua realizzazione e a quelli da sostenere per il suo smantellamento. Restano perciò esclusi dalla liquidazione del danno i costi relativi a interventi che sarebbero stati e saranno comunque necessari al fine di realizzare l'opera a regola d'arte.
Si tratta a tutta evidenza di costi che non derivano dalla cattiva esecuzione della prestazione professionale e dall'eliminazione delle sue conseguenze, in quanto finalizzati a realizzare un'opera adeguata allo scopo perseguito dal committente e che quindi risultano e risultavano ab initio necessari a tal fine .

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33537/2022, ha parzialmente accolto il ricorso del professionista inadempiente che era stato incaricato della progettazione e realizzazione di un impianto di riscaldamento all'interno di una struttura industriale.
Il ricorrente lamentava l'erroneità dei criteri seguiti dal giudice di merito nella liquidazione del danno risarcibile. Il motivo è del tutto ammissibile - a differenza di quanto sostenuto dal controricorrente - in quanto un siffatto errore non attiene al giudizio di fatto, ma all'erronea delimitazione del danno risarcibile in violazione delle regole di diritto.

Il danno risarcibile per la cattiva ideazione ed esecuzione del progetto del professionista incaricato non può estendersi ai costi per interventi che sarebbero dovuti essere comunque realizzati per rendere adeguato l'impianto di riscaldamento di un edificio industriale.

Inoltre, il risarcimento dell'errore subito a opera del professionista deve limitarsi a realizzare una compensazione del detrimento economico occorso al patrimonio del danneggiato. Oltre tale perimetro si determinerebbe un arricchimento ingiustificato rispetto alla reale diminuzione patrimoniale subita.
Per tale motivo liquidare come danni risarcibili i costi necessari a realizzare ex novo l'opera sbagliata e smantellata giungerebbe al paradosso di ristorare il committente di costi che comunque sono per lui inevitabili per ottenere l'opera cui aspira.

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