Penale

Assoluzione definitiva, non parte il rimborso delle spese legali: manca il decreto attuativo

La denuncia del deputato di Azione Costa: i Ministeri avevano due mesi di tempo ne sono passati cinque

di Francesco Machina Grifeo

Salutato come una svolta epocale nei rapporti tra cittadini e Giustizia, l'emendamento Costa alla Manovra 2021 che ha introdotto il rimborso delle spese legali per chi è assolto con sentenza definitiva, non è ancora operativo. Manca infatti ancora una volta il tassello finale: il decreto auttativo. La denuncia arriva dallo stesso deputato di Azione.

"A dicembre - afferma Costa - il Parlamento ha approvato, una norma per cui se lo Stato sottopone un cittadino innocente al lungo, defatigante e spesso umiliante calvario delle indagini e del processo, è giusto che lo risarcisca". "In assenza del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia - prosegue Costa - i rimborsi non possono essere concessi". La legge ha previsto che il decreto con cui avrebbero dovuto essere definiti anche i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi fosse adottato entro sessanta giorni. Il budget annuale è di 8 milioni di euro e si prevede un limite massimo di 10.500 euro di rimborso

"Di giorni – continua il Responsabile Giustizia di Azione - ne sono trascorsi ben più del doppio di quelli ma del regolamento ancora non c'è traccia". "Auspichiamo – aggiunge con una nota polemica - che il quotidiano, silenzioso e certosino lavoro del Governo si estenda anche a questi atti che, ove ritardati ulteriormente, manderebbero in fumo l'applicazione di norme di civiltà, che non sono bandierine identitarie, approvate dal Parlamento".

Cosa dice la norma - La norma ha previsto che, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, "perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500".

Il rimborso viene ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito. Per ottenerlo è necessario presentare la fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, "nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità".

Nessun ristoro invece nei casi di: a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione; c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Il beneficio si applica soltanto nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente al 1° gennaio 2021.

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