Famiglia

Responsabilità genitoriale: per limitarla serve sempre il curatore per il minore

Nomina indispensabile anche se la causa riguarda solo il padre

di Giorgio Vaccaro

La nomina di un curatore speciale del minore si impone come indispensabile in tutti i giudizi «aventi ad oggetto l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, anche se riguardanti uno solo dei genitori». È il principio ribadito dall’ordinanza 4994 pubblicata il 15 febbraio scorso dalla Cassazione, che, in modo conforme a pronunce precedenti (si vedano Cassazione 38719/2021, 40490/2021 e 5256/2018), ha stabilito come qualora non si sia provveduto a questa nomina (come è accaduto nel caso esaminato dalla Supresa corte, visto che i tre minori in causa risultano rappresentati dalla madre) il procedimento si deve ritenere nullo in base all’articolo 354, comma 1, del Codice di procedura civile, con remissione della causa al primo giudice, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio.

I giudici così affermano la centralità del principio affermato dall’articolo 336 del Codice civile, che prevede come nei procedimenti che riguardano la responsabilità genitoriale tanto i genitori, quanto i minori debbano essere assistiti da un difensore. Infatti anche al minore è attribuito il ruolo di parte, formale oltre che sostanziale.

In particolare, nei giudizi relativi alla responsabilità dei genitori nei quali si discuta dell’affidamento dei figli ai servizi sociali, le norme impongono la nomina di un curatore speciale, dato che sussiste un conflitto di interessi del minore con entrambi i genitori, come espressamente indicato dall’ordinanza 8627/21 della Cassazione.

Peraltro, la possibilità di nominare il curatore del minore sta per essere ampliata dalla riforma del processo civile (legge 206/2021), con alcune norme che diventeranno operative dal 22 giugno prossimo. Tra l’altro, la nomina potrà avvenire se lo richiederà direttamente il minore che abbia compiuto 14 anni.

Tornando al caso deciso dalla Suprema corte con l’ordinanza 4994/2022, nel corso del procedimento, né il tribunale per i minorenni in primo grado, né la corte d’appello in secondo grado avevano provveduto alla nomina di un curatore speciale, benché il padre dei minori fosse stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli e la madre e i minori fossero stati sottoposti a tutela presso una struttura protetta, con la previsione di incontri protetti con il padre e divieto di avvicinamento.

In un contesto come questo, e in mancanza di una attestazione di limitazione della responsabilità genitoriale, che è in capo all’altro genitore (la madre nel caso esaminato), l’articolo 78 del Codice di procedura civile stabilisce espressamente la necessità di nominare un curatore speciale dando per presupposta l’esistenza di un conflitto di interessi con il genitore in capo al quale permane la piena responsabilità genitoriale e ciò perché il conflitto deve ritenersi presunto in ragione delle questioni oggetto del giudizio.

I giudici accolgono inoltre il reclamo del padre confermando l’immediata ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti che decidano sulla responsabilità genitoriale: questi provvedimenti «in quanto incidenti su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, rivestono carattere decisorio, sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato (...) e sono pertanto impugnabili con ricorso straordinario per cassazione», in base all’articolo 111 della Costituzione.

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