Comunitario e Internazionale

La formazione imposta dal datore rientra sempre nell’orario di lavoro

Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C-909/19

di Marina Castellaneta

La formazione professionale svolta su decisione del datore di lavoro, anche al di fuori del luogo di attività abituale, rientra nell’orario di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza nella causa C-909/19 con la quale è stata interpretata la direttiva 2003/88, su taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, recepita in Italia con Dlgs 66/2003.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dai giudici rumeni prima di decidere sulla richiesta di un impiegato comunale a tempo pieno. Per la valutazione del suo rendimento, l’uomo aveva dovuto seguire 160 ore di formazione professionale, fornita da un’impresa con la quale il Comune aveva stipulato un contratto. Ben 124 ore si erano svolte al di fuori dell’orario di lavoro e in luogo diverso rispetto a quello abituale. Il dipendente aveva chiesto che queste ore fossero equiparate a lavoro straordinario e, quindi, retribuite.

La direttiva – osserva la Corte Ue – punta a ravvicinare le legislazioni nazionali sulla durata dell’orario per assicurare una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. In questa direzione, l’atto Ue fissa un limite massimo per la durata settimanale del lavoro e prevede periodi di pausa e di riposo adeguati.

Queste disposizioni non possono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva, per non abbassare le tutele garantite dal diritto Ue, e vanno interpretate tenendo conto dell’articolo 31 della Carta Ue dei diritti fondamentali, che assicura una limitazione della durata massima del lavoro. «Orario di lavoro» e «periodo riposo» sono definizioni proprie del diritto dell’Unione e non possono essere interpretate in base alle legislazioni nazionali.

La Corte, così, precisa gli elementi da considerare per incasellare un’attività tra quelle rientranti nell’orario di lavoro: la circostanza che il dipendente, in un determinato orario, sia tenuto a essere presente nel luogo designato dal datore; l’obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro anche a prescindere dal normale orario.

Se il periodo di formazione è imposto dal datore – precisano i giudici – è evidente che le condizioni indicate si concretizzano, perché il dipendente si trova a disposizione del datore e la sua attività rientra nell’orario, anche se svolta al di fuori di quello standard.

È poi irrilevante il luogo, con la conseguenza che, anche se la formazione si svolge in un ambito diverso da quello abituale, essa rientra nell’orario di lavoro.

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