Lavoro

Il tirocinio alla luce della Legge di bilancio 2022 - Le disposizioni immediate operative in attesa delle linee guida condivise

La Legge di Bilancio 2022 ha già dato delle importanti indicazioni dalle quali è lecito desumere che essa si ponga, nella sostanza, due obiettivi principali: ridefinire i contenuti delle linee guida sul tema - dopo i precedenti, ormai risalenti, del 2013 e del 2017 - e rafforzare gli strumenti di tutela dell'istituto, al fine di contenerne l'uso fraudolento o comunque l'utilizzo in maniera non conforme alla ratio formativa che dovrebbe essere il fondamento del tirocinio medesimo.

di Daria Gallinari *

Come noto, la Legge di Bilancio 2022 ha dedicato una serie di disposizioni alla materia dei tirocini (nello specifico l'articolo 1, commi dal 720 al 726), demandando ad un momento successivo e alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la conclusione di un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise sul tema.

La fonte normativa appena citata ha tuttavia già dato delle importanti indicazioni dalle quali è lecito desumere che essa si ponga, nella sostanza, due obiettivi principali: ridefinire i contenuti delle linee guida sul tema - dopo i precedenti, ormai risalenti, del 2013 e del 2017 - e rafforzare gli strumenti di tutela dell'istituto, al fine di contenerne l'uso fraudolento o comunque l'utilizzo in maniera non conforme alla ratio formativa che dovrebbe essere il fondamento del tirocinio medesimo.

Il Legislatore, al comma 720, ha infatti prima di tutto rammentato la nozione dell'istituto in questione, qualificando il tirocinio come un "percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale in grado di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro".

Conformemente a tale definizione, vengono poi individuati e delineati, seppur in nuce, i criteri che dovranno ispirare la redazione delle predette linee guida, da adottarsi nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio (e così entro la data del 30.06.2022), e che possono essere sintetizzati, nei tratti saliente, come segue.

a) I destinatari dell'attivazione dei tirocini extracurriculari dovranno essere soggetti con difficoltà di inclusione sociale (per tali intendendosi, ad esempio, soggetti in trattamento psichiatrico, alcolisti ed ex alcolisti, ex detenuti e richiedenti asilo. Questa specifica apre ovviamente il dibattito relativo ai possibili limiti di utilizzazione effettiva che le Aziende potrebbero ravvisare);

b) I datori di lavoro avranno l'obbligo di garantire un congruo compenso mensile al tirocinante, in termini di indennità di partecipazione;

c) Dovrà essere individuata da parte dell'Azienda la durata massima dei tirocini, con la previsione di limiti numerici che andranno quantificati in funzione delle dimensioni dell'azienda medesima;

d) Il Datore di Lavoro avrà l'obbligo di redigere il bilancio delle competenze al momento dell'attivazione del tirocinio e di procedere con il rilascio di una certificazione delle competenze acquisite al termine dello stesso;

e) È stata introdotta l'espressa precisazione relativa alla possibilità di procedere con l'attivazione di nuovi tirocini solo previa verifica di assunzione dei precedenti tirocinanti;

f) Il Datore di Lavoro avrà infine l'obbligo di delineare con precisione l'insieme delle attività richieste allo stagista, predisponendo una sorta di piano di formazione.

Sul tema è poi intervenuto, con la nota n. 530 del 21.03.2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro precisando quali disposizioni devono già intendersi in vigore, a prescindere dalle successive determinazioni che verranno adottate in sede di Conferenza Stato Regioni, e che dunque le Aziende devono tenere ben presenti.

Devono dunque ritenersi produttive di effetti:

- la previsione relativa al rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza dei tirocinanti. Il comma 725 dell'articolo già citato introduce infatti espressamente l'obbligo per il soggetto ospitante chi svolge il tirocinio di rispettare integralmente tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L'articolo recepisce del resto le indicazioni del Testo Unico in materia di sicurezza che dispone già la parificazione della posizione del tirocinante a quella del lavoratore dipendente, ai fini della normativa in questione;

- la disposizione legata all'irrogazione di una sanzione amministrativa per chi violi l'obbligo di corresponsione dell'indennità dovuta al tirocinante. L'importo della sanzione è proporzionato alla gravità dell'illecito e varia da un minimo di € 1.000,00= ad un massimo di € 6.000,00=;

- l'applicazione di una sanzione penale di natura pecuniaria nei confronti del soggetto ospitante che tenga una condotta fraudolenta, ovvero che ricorra al tirocinio al pari di un effettivo rapporto di lavoro o anche per procedere alla sostituzione di un lavoratore dipendente. Tale condotta è punita con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante e per ciascun giorno di tirocinio, fatta salva la possibilità, ad istanza del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

- l'introduzione dell'obbligo di comunicazione di avvio e di proroga anche per i tirocini extra-curriculari.

Non resta a questo punto che attendere l'intervento della Conferenza Stato Regioni per avere contezza effettiva delle reali conseguenze operative delle disposizioni della Legge di Bilancio e delle linee guida ivi tracciate rispetto alla gestione di questo istituto e al conseguente uso che ne farà fatto dagli operatori del settore.

*a cura di Daria Gallinari, avvocato giuslavorista e partner di Compendium S.p.A

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