Famiglia

La struttura del patto di famiglia: ulteriori conferme da parte della Cassazione

Il patto di famiglia è il contratto, da stipularsi per atto pubblico, con il quale l'imprenditore o il titolare di partecipazioni rilevanti trasferiscono ai loro discendenti rispettivamente l'azienda o le proprie quote

di Stefania Anzelini*

Il Caso

La Corte di cassazione, con la sentenza 29506 del 24 dicembre del 2020, emanata in materia di imposizione indiretta relativa alle attribuzioni effettuate nel contesto di un patto di famiglia, introduce delle importanti riflessioni su aspetti fondamentali di questo istituto, spesso caratterizzati da notevoli divergenze interpretative.

Nella fattispecie specifica si trattava di tassare la liquidazione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del proprio fratello (legittimario non assegnatario), ma la Suprema Corte approfitta di tale circostanza per soffermarsi su aspetti centrali quali l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla stipula del patto di famiglia e l'ammissibilità di un patto di famiglia avente struttura "verticale".

Quadro Normativo di riferimento

Con l'emanazione della L. 14 febbraio 2006, n. 55, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del "patto di famiglia". Il patto di famiglia è il contratto, da stipularsi per atto pubblico, con il quale l'imprenditore o il titolare di partecipazioni rilevanti trasferiscono ai loro discendenti rispettivamente l'azienda o le proprie quote. Tra i dubbi interpretativi che emergono dal tenore letterale della norma vi è quello derivante dall'espressione "devono partecipare", all'articolo 768 quater, comma 1 del codice civile e che sembrerebbe riferirsi a tutti i legittimari attuali del disponente. La partecipazione di tali soggetti renderebbe, infatti, opponibile il patto a tutti i partecipanti, con l'effetto di impedire l'esercizio dell'azione di riduzione e di escludere dall'obbligo di collazione quanto ricevuto dai contraenti. La fattispecie introdotta dal legislatore disciplina in particolare il patto di famiglia cd. "orizzontale", che prevede, cioè l'attribuzione effettuata dal disponente a favore del legittimario assegnatario e la liquidazione da parte del legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario.

L'articolo 768 quater comma 2 del codice civile specifica che gli assegnatari devono liquidare gli altri partecipanti, sembrando quindi preclusa una conformazione "verticale" dell'istituto, che si realizzerebbe quando la liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari viene effettuata direttamente dal disponente.

Le riflessioni della Corte

La ratio del legislatore, sottostante l'introduzione del patto di famiglia, è quella di conferire un assetto stabile e definitivo alla proprietà dell'azienda di famiglia e alla governance aziendale. Ciò porta a ritenere che gli effetti del contratto non possano essere impediti dalla mancata partecipazione al medesimo di uno dei legittimari non assegnatari conosciuti. Del resto è lo stesso legislatore a prevedere forme di tutela per coloro che non possono definirsi ancora legittimari potenziali nel momento in cui il patto viene stipulato: l'art. 768 sexies comma 1 del codice civile prevede l'attribuzione a loro favore della medesima liquidazione prevista per i legittimari non assegnatari che partecipano.

La Cassazione sottolinea l'importanza della condizione di compensare i legittimari non assegnatari adeguatamente, ottenendo l'attribuzione di un valore pari a quello che sarebbe il valore della loro quota di legittima se invece della stipula del patto di famiglia si aprisse in quel momento la successione del disponente e la massa ereditaria fosse composta solo dall'azienda o dalla quota di partecipazione oggetto del trasferimento.

Stabilito questo interesse primario, sembra potersi affermare che, con l'espressione "devono partecipare", ci si riferisca al fatto che i legittimari non assegnatari devono essere messi in grado di partecipare e quindi convocati al fine di esercitare il loro diritto di ottenere la liquidazione loro spettante, con la conseguenza che il patto di famiglia produrrebbe i suoi effetti tipici verso qualsiasi legittimario anche sopravvenuto o ignoto, a meno che esso non siano stati convocato o comunque messo in grado di partecipare al contratto.

Venendo al secondo tema affrontato incidentalmente dalla Corte, cioè la struttura atipica "verticale" del patto di famiglia, attualmente la dottrina si divide tra due correnti interpretative principali: secondo la prima, l'assunto "devono liquidare" andrebbe inteso nel senso specifico della necessità che la liquidazione venga effettuata dal legittimario assegnatario. La seconda interpretazione dà prevalenza alla necessità, per la produzione degli effetti del patto di famiglia, della avvenuta liquidazione dei legittimari non assegnatari, a prescindere dal soggetto che la effettua, proprio perché la liquidazione rappresenta la garanzia del rispetto delle ragioni dei legittimati non assegnatari. La sentenza in commento sembrerebbe sposare questo secondo anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi il legittimario assegnatario, data la sua giovane età, non dispone delle risorse necessarie per procedere autonomamente alla liquidazione.

*a cura del Notaio Stefania Anzelini, Studio Milano Notai

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